Corte costituzionale, 31 maggio 2005, n. 214
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Emilia-Romagna
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 10, comma 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 nella parte in cui attribuisce alle Province la competenza a predisporre i “piani di emergenza esterni” per gli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose. A detta del ricorrente, la normativa impugnata violerebbe sia le competenze esclusive statali di cui all’art. 117, comma 2, lett. q) (rapporti internazionali) ed s) (ambiente), sia i principi fondamentali dello Stato nella materia di potestà concorrente “sicurezza della popolazione”, sia ancora l’art. 118 Cost.
Argomentazioni della Corte:
Esaminate le argomentazioni delle parti, la Corte costituzionale ribadisce innanzitutto che la tutela dell’ambiente si configura come una materia trasversale, che non esclude interventi legislativi regionali nelle materie di potestà concorrente ad essa correlate. Nel caso di specie, il tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose è stato affrontato dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 334 del 1999, che ha attribuito al prefetto, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, il compito di predisporre i piani di emergenza esterni dei suddetti stabilimenti.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione Emilia Romagna, con la disposizione oggetto di ricorso, ha invece assegnato tale funzione alla Provincia. A detta della Corte, la norma impugnata non interferisce illegittimamente con la potestà legislativa statale laddove questa prevede la competenza del prefetto: è infatti lo stesso d.lgs. n. 112 del 1998, all’art. 108, a sottolineare che l’art. 20 del d.lgs. n. 334 del 1999 rimarrà in vigore fino all’attuazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 112, il quale conferisce alle Regioni le competenze amministrative in materia di adozione di provvedimenti in tema di controllo dei pericoli da incidenti rilevanti discendenti dall’istruttoria tecnica.
Unica condizione sospensiva per il pieno esercizio di tale competenza amministrativa da parte della regione è la stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regioni per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione, previsto dall’art. 72 del d.lgs. n. 112. Nel caso in esame, non è ancora stato adottato il suddetto accordo di programma, per cui la normativa impugnata non risulta operante, né le Province potranno esercitare le funzioni loro attribuite in materia di piani di emergenza fino al perfezionamento del medesimo.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26.
Giurisprudenza richiamata:
– sulle caratteristiche della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, che consente allo Stato di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale: Corte costituzionale, sent. nn. 307 del 2003 e 407 del 2002;
– sulla compatibilità della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente con interventi specifici del legislatore regionale: Corte costituzionale, sent. nn. 259 del 2004, n. 312 e 303 del 2003