La nomina di un commissario straordinario sine die non consente di superare il principio dell’intesa quale fondamento dell’ordinario procedimento di nomina

27.07.2005

Corte costituzionale, 27 luglio 2005, n. 339

Giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri

Norme impugnate e parametri di riferimento:
La Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deducendo che non spetta a quest’ultimo provvedere alla nomina del Commissario dell’Autorità portuale di Livorno in mancanza dell’intesa con la Regione prevista dall’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Nella vicenda in esame, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti deliberato il commissariamento dell’Autorità portuale di Livorno limitandosi a constatare che era ormai scaduto il termine massimo di quaranticinque giorni previsto dalla legislazione statale per l’istituto della prorogatio dell’organo in scadenza, senza peraltro preoccuparsi, dopo la nomina del Commissario, di proseguire il procedimento ordinario di nomina per il raggiungimento dell’intesa con la Regione. A detta della ricorrente, il comportamento del resistente determinerebbe una violazione degli artt. 5, 97, 117 e 118 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte evidenzia preliminarmente come l’art. 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994 configuri l’intesa con la Regione come procedimento intermedio e strumentale all’adozione, da parte del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, dell’atto deliberativo di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, sì che quest’ultimo deve intendersi come frutto della compartecipazione tra diversi enti, da perseguirsi anche attraverso reiterate trattative volte a superare eventuali divergenze iniziali.
Tale rilievo ovviamente non esclude che spetti al Ministero delle infrastrutture nominare un Commissario straordinario nel caso in cui la decadenza degli organismi ordinari metta a repentaglio le esigenze di continuità dell’azione amministrativa. Ma l’adozione di tale provvedimento sostitutivo non esclude comunque che spetti al Ministro avviare e proseguire anche dopo il commissariamento trattative di leale cooperazione finalizzate al raggiungimento dell’intesa sulla nomina, in quanto l’insediamento di un commissario straordinario rappresenta comunque un epilogo interinale (la cui durata deve essere ragionevole) che non arresta l’ordinario procedimento di nomina.
Nel caso di specie, il Ministro delle infrastrutture non ha rispettato i principi di leale collaborazione di cui sopra, non avendo tentato di superare l’iniziale divergenza con la Regione attraverso l’attivazione di ulteriori tentativi di intesa, ma avendo piuttosto posto le premesse, attraverso la nomina a commissario del candidato sul quale la Regione aveva manifestato il proprio dissenso, per una designazione a tempo indeterminato dell’organo sostitutivo.

Decisione della Corte:
La Corte ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nominare il Commissario straordinario dell’Autorità portuale di Livorno, estendendo il suo mandato “fino alla nomina del Presidente della medesima autorità”, senza che siano state avviate e proseguite effettive trattative con la Regione interessata per il raggiungimento della intesa per la nomina del Presidente. Ne deriva l’annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 luglio 2003, n. 11129/MM di nomina del Commissario dell’Autorità portuale di Livorno.

Giurisprudenza richiamata:
– sul fondamento del potere di nomina del Commissario straordinario come attuazione del principio generale del superiore interesse pubblico al sopperimento degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti: Corte costituzionale, sent. n. 27 del 2004;
– sui principi della riserva di legge, dell’imparzialità e del buon andamento in materia di organizzazione amministrativa: Corte costituzionale, sent. n. 208 del 1992;
– sull’esigenza di svolgere reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo ai fini del rispetto del principio di leale collaborazione: Corte costituzionale, sent. n. 27 del 2004.

a cura di Elena Griglio