Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE – VINCOLI DI TUTELA STORICO/AMBIENTALE/PAESISTICA – NON NECESSARIA PORTATA DI PRESCRIZIONI “DI ZONA” – POSSIBILITA’ DI INCIDERE SU SINGOLI EDIFICI – SUSSISTE.
L’art. 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all’indicazione dei “vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico”, legittima l’autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Siffatte previsioni vincolistiche non debbono riguardare necessariamente un intero ambito territoriale, come tipicamente avviene nel caso in cui vengono dettate prescrizioni relative alle zone classificate come centro storico. Al contrario, le limitazioni introdotte dal panificatore comunale possono incidere su singoli edifici, configurati in sé quali “zone”, quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell’immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell’assetto territoriale. In tal modo non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene viene autonomamente valutato come elemento particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria.