Il 14 marzo 2013 è stato emanato il decreto legislativo n. 33 (G.U. n. 80 del 5-4-2013) recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
La norma, che, in base all’art. 11, si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni stesse e alle società da esse controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse), sin dalle prime parole, contiene una definizione ampia di “trasparenza”, intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1); e, ancora, subito dopo (comma 2), la disposizione precisa che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Il d. lgs. n. 33/2013 e le relative norme di attuazione integrano, infatti, l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione (art. 1, comma 3).
La norma individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione (art. 2, comma 1). In particolare, è conferito a chiunque il diritto di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 3). Si aggiunga che la norma prevede l’innovativa figura dell’accesso civico, stabilendo che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, senza alcuna limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente (art. 5).
Il decreto interviene anche sul tema del riutilizzo (o riuso) dei dati pubblici, già oggetto di disciplina nel codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005) e, più ampiamente, in tema di “Open Government” (art. 7). La norma fa inoltre riferimento al tema della qualità (art. 6) e della disponibilità in rete (art. 9) dell’informazione pubblica che devono essere garantite dalle pubbliche amministrazioni. In relazione agli obblighi previsti, la norma stabilisce che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10).
Sono specificamente dettagliate dalla norma un insieme di regole riguardanti la pubblicazione in rete di documenti pubblici (art. 8, 12) e relative agli obblighi di pubblicazione concernenti, rispettivamente, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni (capo II, art. 13-28), l’uso delle risorse pubbliche (capo III, art. 29-31), le prestazioni offerte e i servizi erogati (capo IV, art. 32-36), i settori speciali (capo V, art. 37-42).
Le parti finali del decreto riguardano la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni (capo VI) e dettano le disposizioni finali e transitorie (capo VII).
E’ infine da segnalare l’allegato al decreto contenente la struttura delle informazioni sui siti istituzionali.