Il Tribunale conferma la legittimità delle decisioni con cui la Commissione ha bloccato i contributi finanziari FESR per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania

03.05.2013

Con una sentenza del 19 aprile 2013, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Italia volto ad annullare le decisioni con le quali la Commissione aveva dichiarato inammissibili le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane dirette ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, dopo il 29 giugno 2007, relativamente alla misura 1.7 del programma operativo “Campania”. Il programma era volto a dare un sostengo, nell’ambito degli interventi strutturali, al sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti, con un finanziamento europeo pari al 50% delle spese sostenute (quantificato in circa 46 miliardi e mezzo di euro). Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia legittimamente fatto leva sul regolamento 1260/1999 sui Fondi strutturali, il quale le consente di sospendere i pagamenti nel caso in cui la misura oggetto del finanziamento sia direttamente collegata ad una procedura di infrazione. In effetti, la Commissione aveva, nel 2007, avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per la mancata attuazione della direttiva sui rifiuti; la Commissione aveva, dunque, deciso che le domande di pagamento presentate a partire dalla data di avvio della procedura di infrazione sarebbero state respinte. Il Tribunale ha affermato che tra la procedura di infrazione e le misure oggetto del finanziamento vi fosse un legame diretto in quanto il thema decidendum della procedura di infrazione comprendeva l’insufficienza della raccolta differenziata, mentre, in modo analogo, gli interventi descritti nella misura 1.7 del programma includevano interventi per la creazione di un sistema di raccolta differenziata.

In allegato il testo della sentenza.

F. Cherubini


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