Sulle competenze delle Regioni in materia di determinazione dell’ammontare dei tributi statali devoluti in quanto al gettito

14.07.2005

Corte costituzionale, 14 luglio 2005 n. 335

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Emilia-Romagna

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato due disposizioni della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, e in particolare:
– l’art. 44, comma 3, nella misura in cui rimette ad una deliberazione della Giunta il metodo di fissazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti, per violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. e);
– l’art. 47, laddove rimette al Presidente della Giunta il metodo per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato e alla gestione dei rifiuti, per violazione della potestà esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) e della potestà concorrente in materia di governo del territorio;

Argomentazioni della Corte:
Giudicando inammissibile la seconda delle due questioni sollevate, la Corte evidenzia preliminarmente che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è da considerarsi tributo statale e non regionale: tale rilievo è testimoniato dalla circostanza che l’imposta è stata istituita e disciplinata dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, senza che rilevi, in contrario, la devoluzione del corrispondente gettito alle Regioni e l’attribuzione del compito di fissarne il relativo ammontare, entro il 31 luglio di ogni anno, ad una legge regionale. Ribadito che, nell’attuale contesto normativo, deve tuttora ritenersi preclusa la potestà delle regioni di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali, la Corte conclude affermando che non spettava alla Regione attribuire la determinazione dell’imposta in esame ad un atto della Giunta, anziché alla legge regionale.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7.

Giurisprudenza richiamata:
– sulla natura statale dei tributi istituiti e disciplinati con legge statale, indipendentemente dalla devoluzione del relativo gettito alle Regioni: Corte costituzionale, sentt. n. 241, 381 e 431 del 2004 in tema di IRAP; sentt. n. 297 e 311 del 2003 sulla tassa automobilistica;
– sull’impossibilità, per le Regioni, di legiferare sui tributi esistenti e regolati da leggi statali: Corte costituzionale, sent. n. 37 del 2004.

a cura di Elena Griglio