La disciplina degli Ordini e dei Collegi professionali rientra nella materia di potestà esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. g)

24.10.2005

Corte costituzionale, 24 ottobre 2005 n. 405

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Toscana

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, che, nel disciplinare le modalità di raccordo tra la Regione ed i Collegi e Ordini professionali, prevedono la costituzione obbligatoria di “coordinamenti regionali” (intesi come vere e proprie strutture operative degli Ordini o Collegi dotate di autonomia organizzativa e finanziaria e finanziate con il contributo degli iscritti – art. 2), ai quali vengono attribuite le funzioni finora svolte dagli Ordini o Collegi (art. 3). Si prevede inoltre (art. 4) l’istituzione di un’apposita Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, organo consultivo al quale partecipano rappresentanti sia dei coordinamenti regionali che delle associazioni professionali.
A detta del ricorrente, le disposizioni impugnate lederebbero sia le competenze esclusive statali di cui all’art. 117, comma 2, lett. g) ed l) che l’art. 33 Cost. (che riserva allo Stato, mediante la disciplina dell’esame di Stato, la formazione finalizzata all’accesso alle professioni regolamentate).

Argomentazioni della Corte:
La Corte afferma che la legislazione vigente in materia di Ordini e Collegi sottende un interesse pubblico unitario, che come tale richiede che sia lo Stato a disciplinare i requisiti di accesso agli Ordini e Collegi e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria per la tenuta dei rispettivi albi. L’infrazionabilità e la dimensione nazionale del suddetto interesse giustifica la riconduzione della disciplina in esame alla materia di potestà esclusiva statale “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”; non risulta viceversa coinvolta la materia di potestà concorrente “professioni”, nel cui ambito spetta alle Regioni la disciplina di dettaglio in ordine sia alle professioni non organizzate in appositi Ordini o Collegi sia alle altre per le quali è prevista tale iscrizione, peraltro limitatamente ai profili non attinenti all’organizzazione degli stessi Ordini o Collegi.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, in quanto intervengono su una materia di potestà esclusiva statale, e anche delle restanti disposizioni della medesima legge, che si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente impugnate dal ricorrente.

Giurisprudenza richiamata:
– sulle competenze riservate alle Regioni nell’ambito della materia di potestà concorrente “professioni”: Corte costituzionale, sentt. n. 355 del 2005, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003.

a cura di Elena Griglio