Lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo: la Commissione Europea adotta regole più chiare e stringenti

22.05.2013

Lo scorso 5 febbraio la Commissione ha adottato due proposte volte a riformare e aggiornare l’attuale quadro normativo in materia di riciclaggio del denaro di provenienza illecita e trasferimento di fondi, che rispondono all’esigenza di migliorare l’efficacia e la chiarezza dell’attuale normativa e di garantirne la coerenza con gli standard internazionali.

Gli obiettivi principali perseguiti dalla Commissione sono rafforzare il quadro normativo con regole più stringenti sulla prevenzione dei rischi di riciclaggio attraverso il sistema bancario e il settore del gioco d’azzardo, al fine di proteggere gli interessi della società, l’economia legale e il corretto funzionamento del sistema finanziario e del mercato interno dalla criminalità organizzata; garantire l’uniformità e la coerenza delle legislazioni nazionali attraverso norme più chiare e rigorose; infine, far fronte alle nuove minacce emergenti e vulnerabilità attraverso norme adeguate e incentrate sul rischio e attraverso l’ampliamento del campo di applicazione della normativa. Come dichiarato dal Commissario per gli Affari interni Cecilia Malmström: “Il denaro sporco, proveniente dal traffico di droga, dal commercio illegale di armi o dal traffico di esseri umani, non può avere spazio nella nostra economia. Per proteggere l’economia legale, soprattutto in tempi di crisi, dobbiamo stringere le maglie larghe della normativa attraverso le quali si insinuano criminali e terroristi. Dobbiamo impedire che le nostre banche diventino le lavanderie automatiche dei soldi del crimine o siano usate per finanziare il terrorismo.

In particolare le due proposte riguardano: a) una nuova direttiva in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che abroga la “terza direttiva antiriciclaggio” 2005/60/CE e la successiva direttiva 2006/70/CE recante misure di esecuzione; b) un nuovo regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che abroga il Reg. 1781/2006, al fine di migliorare la tracciabilità dei pagamenti, come strumento per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, la direttiva si applica a un’ampia categoria di soggetti destinatari quali “enti obbligati”, tenuti al rispetto delle regole e obblighi contenuti nella direttiva, tra cui banche, enti finanziari, revisori contabili, notai e avvocati per determinate operazioni, agenti immobiliari, prestatori di gioco d’azzardo e persone fisiche o giuridiche quando negoziano beni pagati in contanti per un importo superiore a una certa soglia. Tra le principali novità introdotte dalla direttiva si segnalano: obblighi rafforzati di verifica della clientela (due diligence), tra cui l’obbligo di dotarsi di procedure e controlli adeguati a conoscere la clientela e le attività svolte, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati al fine di renderli prontamente accessibili alle autorità competenti, gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette; un meccanismo più chiaro e rigoroso per l’identificazione dei “titolari effettivi”; l’estensione anche ai cittadini nazionali -e non solo alle persone fisiche di altri Stati UE o Stati terzi- delle norme relative alle “Persone Politicamente Esposte”, ovvero le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (come i capi di stato e di governo, i ministri, i parlamentari, i giudici delle corti supreme, gli ambasciatori), il cui rischio di corruzione è maggiore in ragione della posizione ricoperta; l’ampliamento del campo di applicazione a tutto il settore del gioco d’azzardo e non solo ai casinò, come previsto dall’attuale normativa; standard più elevati rispetto a quelli internazionali attraverso l’abbassamento della soglia massima, dagli attuali 15.000 euro a 7.500 euro, superata la quale, i soggetti che offrono beni o prestano servizi a fronte del pagamento in contanti sono sottoposti al rispetto delle disposizioni della normativa anti-riciclaggio (obbligo verifica clientela, conservazione dati, controlli interni, segnalazione operazioni sospette); l’inclusione dei reati fiscali tra le attività criminose; un più mirato e specifico approccio basato sul rischio, volto a rendere il sistema normativo più efficiente, flessibile e meno costoso, anche attraverso l’adozione di misure differenziate (con obblighi rafforzati o semplificati di verifica della clientela) a seconda della natura e livello di rischio.

Il nuovo regolamento rafforza poi gli obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento relativamente alla raccolta, verifica e conservazione dei dati informativi relativi all’ordinante o beneficiario dei pagamento, nonché relativamente alla valutazione dei dati, attraverso procedure efficaci basate sui rischi, alla segnalazione di casi sospetti e alla cooperazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Entrambi gli strumenti potenziano infine le sanzioni amministrative nei casi di violazione delle disposizioni da parte dei “soggetti obbligati”, rafforza inoltre i poteri sanzionatori e investigativi delle autorità competenti e la loro azione di cooperazione e coordinamento nei casi transfrontalieri.

Come per la precedente produzione normativa in materia (la prima direttiva europea sulla lotta al riciclaggio risale al 1991), che è stata oggetto di revisione periodica e progressivo ampliamento in coerenza con l’evoluzione degli standard internazionali, la necessità di aggiornare la direttiva e il regolamento UE, attualmente in vigore, è emersa in funzione delle nuove raccomandazioni internazionali, adottate nel febbraio dello scorso anno dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), il principale organismo internazionale per la lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo, e alla luce dei risultati del processo di revisione avviato dalla Commissione già dal 2010, avvalendosi di uno studio esterno e di intense consultazioni con i portatori di interesse privati, le organizzazioni della società civile e le autorità competenti dei Paesi membri.

La proposta di aggiornamento della normativa dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con procedura legislativa ordinaria. Le modifiche proposte dovrebbero essere adottate alla fine del 2013 o all’inizio del 2014 ed entrare in vigore 2 anni dopo.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni, consultare il link:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-87_en.htm?locale=en 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Testo della proposta di direttiva:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0045:FIN:IT:PDF

Testo della proposta di regolamento:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0044:FIN:IT:PDF

Raccomandazioni del GAFI sugli standard internazionali in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo: http://goo.gl/97nh3

a cura di Valeria Cusseddu