Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2013 n. 122 in tema di distinzione tra società pubbliche che svolgono attività di impresa e società pubbliche che esercitano attività amministrativa

30.05.2013

Nell’ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell’imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione. Per stabilire quando ricorre l’una o l’altra ipotesi, occorre aver riguardo: i) alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell’organizzazione; iii) alla natura dell’attività svolta; iv) al fine perseguito.

Applicando tali principi al caso di specie, l’atto di nomina del consiglio di amministrazione dell’Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., adottato dal MiBAC, è un vero e proprio atto amministrativo mediante il quale è stato dato luogo ad un organo deputato a porre in essere un’attività di rilievo amministrativo. La giurisdizione su tale atto spetta, pertanto, al Giudice Amministrativo. Nei casi in cui la società svolge attività di impresa e persegue, conseguentemente, anche uno scopo di lucro le modalità interne di costituzione degli organi risponde interamente alla logica privatistica con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Alessandroa.baroni


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