AGCM: modificate alcune disposizioni in materia di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione

19.05.2012

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in un’adunanza del 12 settembre 2012, ha modificato con apposita Delibera (Delibera AGCM n.23864) le soglie di fatturato oltre le quali le operazioni di concentrazione tra imprese devono essere preventivamente comunicate all’Autorità. Tali soglie, modificate annualmente in base ai valori dell’indice del deflatore dei prezzi del PIL, sono state fissate, rispettivamente, a 47 milioni di euro per il fatturato italiano dell’impresa di cui è prevista l’acquisizione, e 474 milioni di euro per il fatturato realizzato nel territorio nazionale dall’insieme delle imprese interessate. Trattasi, dunque, dell’aggiornamento annuale previsto dall’Art. 16, comma 1, della  Legge n. 287/90, per cui l’innalzamento delle soglie corrisponde all’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del PIL, pari, per il 2011, all’ 1,31%.

Per quanto riguarda il sistema di comunicazione delle operazioni di concentrazione, la norma attualmente vigente, che sarà applicabile fino al 31 dicembre 2012,  prevede l’obbligo di notifica preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese il cui fatturato totale superi determinate soglie, tra loro alternative, ed è quindi sufficiente che una sola delle due venga superata per far scattare l’obbligo suddetto.

La nuova disciplina in materia, prossima all’entrata in vigore, introdotta dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 (Decreto Liberalizzazioni), convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27, modifica l’Art. 16 della Legge n. 287/90 e  prevede, invece ,che le soglie di fatturato siano tra loro cumulative, nel senso che un’operazione dovrà essere previamente comunicata all’Autorità solamente in caso di superamento di entrambe le soglie. Pertanto, mentre in precedenza era sufficiente che ricorresse una sola delle due per la sussistenza dell’obbligo di notifica, con la nuova normativa, a partire dal 1 gennaio 2013,entrambe le soglie di fatturato dovranno necessariamente essere superate.

Di recente, in vista dell’entrata in vigore della Riforma suddetta, si è posto il problema della individuazione della data certa di realizzazione di quelle operazioni di concentrazione poste in essere tramite sequenze negoziali complesse. Nello specifico, trattasi di accordi stipulati in maniera progressiva,  in cui il negozio preparatorio (sia esso un atto non strettamente vincolante oppure un negozio fonte di obbligazioni per le parti) abbia inizio nel 2012 e il contratto finale (closing), produttivo dell’effetto concentrativo, si realizzi invece nel 2013, per i quali si rende difficile determinare, in maniera inequivocabile, la data di realizzazione dell’operazione ai fini della individuazione del limite temporale di validità dell’obbligo di comunicazione preventiva. Un’operazione di concentrazione si suppone realizzata nel momento in cui si realizza l’acquisizione del controllo di un’impresa, che segna il limite temporale oltre il quale la comunicazione all’Autorità non è più tempestiva, dunque, nel caso di sequenze negoziali complesse, il limite temporale massimo, entro il quale l’operazione si considera notificata in via preventiva all’Autorità, viene individuato nella data di stipula del contratto definitivo.

Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link:

http://www.agcm.it/stampa/news/6248-comunicazione-dellautorita-nuova-disciplina-relativa-allobbligo-di-comunicazione-preventiva-delle-operazioni-di-concentrazione-.html

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3298-p23864sogliefatturato.html

a cura di Giorgiana Grazioli