Corte costituzionale, 17 luglio 2012, sentenza n. 191
Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Norme impugnate
Il Presidente del Consiglio dei ministri pone questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio), per contrasto con agli articoli 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ed all’articolo 120, primo comma, Cost.
Argomentazioni della Corte
La Corte costituzionale, innanzitutto, analizza la disposizione impugnata. La legge censurata ha l’obiettivo di: “assicurare ai consumatori una adeguata e trasparente informazione sui prodotti del territorio regionale e, in tal senso, realizza un elenco nel quale compaiono tre specifiche sezioni: Made in Lazio; Realizzato nel Lazio e Materia prime del Lazio”. Secondo il ricorrente, la legge oggetto del presente esame, “volta a tutelare e promuovere la produzione regionale laziale […] potrebbe indurre i consumatori ad acquistare i prodotti laziali, piuttosto che prodotti simili provenienti da altri territori, così creando ostacolo alla libera circolazione delle merci garantita dalle disposizioni del TFUE (articoli 34 a 36)”. A fronte di tali considerazioni, si presume la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla richiamata normativa europea, e dell’art. 120, primo comma, Cost., che preclude alle Regioni l’adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la circolazione delle cose tra i rispettivi territori.
La Corte ricorda che gli artt. 34 e 36 TFUE – che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell’art. 117 Cost. – vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all’importazione ed alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”. In particolare, la Corte esplica il significato di “qualsiasi misura di effetto equivalente” e riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia. Dunque, per la Corte di giustizia, la “misura di effetto equivalente” (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari” (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).
La norma impugnata, secondo la Corte costituzionale, mira a “promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno <<indirettamente>> o <<in potenza>>, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell’ordinamento comunitario. E ciò, di per sé, ne comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale”.
Conclusioni della Corte
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio).