Societa’ distributrici autorizzate alla vendita di gas naturale

27.01.2003

Il Ministero delle Attivita’ Produttive, al fine di garantire la continuita’ del servizio a tutela dei clienti finali, ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 17 comma 5 del decreto legislativo 164 del 2000, alcune societa’ distributrici ed Enti Locali ad effetturare transitoriamente (dal 1 gennaio 2003 e non oltre il 30 giugno 2003) l’attivita’ di vendita di gas naturale a clienti finali in forma non esclusiva e limitatamente all’area di loro operativita’.
Il testo dell’autorizzazione e’ reperibile nella sezione Servizi all’Utenza – Area Mercato Elettrico e Gas Naturale – Liberalizzazione del sito del Ministero delle Attivita’ Produttive

a cura di Luigi Alla