«Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione

12.05.2012

SOMMARIO: 1. La disciplina di bilancio nell’originario art. 81 Cost. 2. Le ragioni delle istanze di riforma. 3. I tentativi di modifica. 4. Pareggio di bilancio vs. equilibrio di bilancio nella Costituzione riformata. 5. La c.d. legge «rinforzata» di contabilità pubblica a contenuto costituzionalmente vincolato. 6. Profili di criticità.

 

Abstract.

Il mito ottocentesco di chiudere bilanci pubblici in pareggio non sembra facilmente conciliabile con gli interventi pubblici tipici dello Stato sociale. Tuttavia, l’attuale crisi finanziaria che incombe sull’Europa ha finito per determinare diversi Stati membri, fra cui l’Italia, a modificare le proprie Costituzioni, per introdurvi limitazioni alla spesa pubblica. La riforma costituzionale italiana, approvata in via definitiva il 17 aprile 2012, ha introdotto così, l’obbligo costituzionale gravante sullo Stato, di assicurare l’ «equilibrio» (e non il pareggio) tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Allo stesso tempo, si è limitata la facoltà di indebitamento per lo Stato, possibile solo al verificarsi di eventi eccezionali, non prevedendo deroghe per l’effettuazione di spese d’investimento, ammesse, invece, entro certi limiti, per le autonomie. In ogni caso, lo Stato potrà contrarre debito solo previa autorizzazione delle Camere, adottata con una procedura aggravata, rappresentata dalla maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

di Michela Passalacqua


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