TAR Puglia, sede di Lecce, sentenza n. 327 del 2012 – Delibera di approvazione del fabbisogno del personale – atto di macro organizzazione – utilizzazione delle economie rivenienti dal collocamento a riposo

11.05.2012

La deliberazione di approvazione del fabbisogno del personale rientra tra gli atti riconducibili alle linee fondamentali di organizzazione  degli uffici, cioè degli atti di cd. macro-organizzazione ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, con il corollario che le controversie ad essi relative sono  devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

È  illogico il comportamento del Comune che, da  un lato, differisce sine die l’assunzione del vincitore del concorso per la copertura di n. 1 posto di  Specialista di Vigilanza,  dichiarando di dover contenere le assunzioni di nuovo personale nel limiti del turn-over, e dall’altro,  programma l’assunzione di nuovo personale da inquadrare nel medesimo Settore con funzioni di operatore di Polizia municipale.

Fermo restando il divieto di aggravamento della spesa  complessiva per il personale, in base all’art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno  2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 122) è possibile per  l’ente locale utilizzare le economie rivenienti dal collocamento a riposo  del personale inquadrato in un determinato settore, sia pure in un diverso profilo professionale, per l’assunzione del vincitore del concorso (ricorrente) o, quantomeno, accantonarle (nel caso si rivelassero insufficienti) allo scopo di rendere possibile la sua assunzione, non appena si dovessero  rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Il testo della pronuncia è reperibile al seguente indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%202/2011/201101065/Provvedimenti/201200327_01.XML

a cura di Daniela Bolognino