Corte Costituzionale, sentenza n. 107, 16 aprile 2012
Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale ordinario di Ancona, nel procedimento vertente tra C.P. e L.E., nella qualità di genitori di L.G., e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche.
Norme impugnate
Il Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui “non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite”.
Il Tribunale si è pronunciato in merito ad un ricorso avviato dai genitori di una bambina la quale, a seguito della vaccinazione contro l’MPR, aveva poi mostrato delle gravi patologie. La suddetta vaccinazione – pur non essendo obbligatoria e, dunque, non prevedendo alcun di tipo indennizzo, anche se causa di effetti collaterali – era stata ampiamente promossa e pubblicizzata dalla Pubblica Amministrazione. Secondo il giudice, la somministrazione del vaccino violava i seguenti parametri costituzionali: artt. 2, 3 e 32 Cost.
Argomentazioni della Corte
La Corte, innanzitutto, riprende la propria giurisprudenza in tema di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate e dei relativi indennizzi. In una prima pronuncia – da cui seguì l’approvazione della legge n. 210 – si manifesta il principio in base al quale:“ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario [per salvaguardare l’interesse della collettività], tuttavia, esso non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri. Ne deriva che un corretto bilanciamento fra le due dimensioni del valore della salute, fra individuo e collettività, (…), implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento” (sentenza n. 307 del 1990).
Una seconda pronuncia , nella prospettiva di individuare la ratio dell’indennità in ogni situazione in cui il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse collettivo, ha affermato che dagli artt. 2 e 32 Cost., deriva l’obbligo, simmetricamente configurato in capo alla stessa collettività, “di condividere il peso di eventuali conseguenze negative (…)” e non c’è motivo, dunque, di “differenziare il caso in cui “il trattamento sanitario sia imposto per la legge” da quello “in cui esso sia promosso dalla pubblica autorità (…).” Una differenziazione capace di negare un indennizzo per il danno subito costituirebbe una evidente “irrazionalità della legge” (sentenza n. 27 del 1998).
Infine, un terzo gruppo di pronunce con cui si giunge alla conclusione che: “la ragione determinante del diritto all’indennizzo” è “l’interesse collettivo della salute” e non “l’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse” (sentenze nn 226 e 423 del 2000).
Conclusioni della Corte
La Corte dichiara pertanto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 1992, n. 210 recante (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui “non
prevede che il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite”.