AGCM – Sanzione nei confronti di Messinambiente per abuso di posizione dominante nel settore della raccolta e recupero dei rifiuti

03.05.2012

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento n. 23396 del 14/03/2012 ha inflitto una sanzione di 52 mila euro a carico della società Messinambiente, società che attualmente è stato di liquidazione, per violazione del divieto di abuso di posizione dominante.

L’istruttoria era stata avviata a seguito di una segnalazione presentata dalla società d’ambito Messina 3 (ATO ME 3), di proprietà dei comuni di Messina, Taormina e Tremestieri Etneo, che aveva bandito due gare, entrambe andate deserte, per la scelta di un nuovo gestore.

Oggetto di contestazione è stato il comportamento tenuto dalla società Messinambiente, affidataria diretta dei servizi di igiene urbana nel Comune di Messina dal 1999, che ha rifiutato e/o ritardato informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara competitive deliberate dalla società d’ambito per la scelta del nuovo affidatario.

Più nel dettaglio, sulla base alle evidenze raccolte dall’Antitrust, la condotta posta in essere da Messinambiente, è qualificabile come un abuso di natura escludente, in quanto idonea ad ostacolare lo svolgimento corretto di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana, nonché ad alterarne le dinamiche competitive, pregiudicando la partecipazione degli altri concorrenti.

Tale condotta – ad avviso dell’AGCM – si connota «per la sua unitarietà, giacché attuata mediante una serie di reazioni assimilabili, poste in essere ogni qualvolta Messinambiente ne ha avuto l’opportunità, vale a dire in occasione delle decisioni di ATO ME 3 di indire le gare. In particolare, la strategia escludente di Messinambiente si è concretizzata, da un lato, nel rifiutare di fornire alla stazione appaltante i dati richiesti, e successivamente nel trasmetterli con modalità che li rendevano inutilizzabili; dall’altro, nell’omettere di trasmettere le informazioni relative al personale che vanta un diritto al reintegro o ha, comunque, un contenzioso in corso con la società. In questo modo la società ha privato i potenziali concorrenti di dati fondamentali per una corretta formulazione dell’offerta da presentare alla ATO ME 3».

Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, l’AGCM ha dunque ritenuto «…che la società Messinambiente S.p.A. ha posto in essere un abuso di posizione dominante contrario all’articolo 102 del TFUE, consistente nel rifiuto e ritardo a fornire informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento di due procedure di gara competitive per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Messina».

 

Il testo integrale del Provvedimento n. 23396/2012 può essere reperito al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/concorrenza/intese-e-abusi/download/41256297003874BD/6E684180D4AE838FC12579E2004B878A.html?a=p23396.pdf

a cura di Luigi Alla