Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 4/4/2012 n. 119 in tema di limiti, divieti ed obblighi in materia di personale, di cui all’articolo art. 25, c. 2, lett. a) del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/12

03.05.2012

La Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Lombardia, con il parere 4 aprile 2012 n. 119, reso su un’istanza concernente l’interpretazione della disciplina sulle spese per il personale con riferimento ad una Azienda speciale operante nella gestione di una farmacia, ha espresso la propria posizione sui limiti, divieti ed obblighi in materia di personale, cui si riferisce il c. 5-bis dell’art. 114 T.U.E.L., inserito dall’art. 25, c. 2, lett. a) del d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/12.

Più nel dettaglio, la richiesta di parere avanzata dal Commissario straordinario di un Comune lombardo aveva ad oggetto la novella legislativa dell’art. 114 T.U.E.L., che col nuovo comma 5-bis (inserito dall’art. 25, comma 2, lett. A del D.L. n. 1 del 2012, c.d. “decreto liberalizzazioni”, conv. con L. n. 27 del 2012) ha esteso ad aziende speciali ed istituzioni degli enti locali:

i)        l’obbligo di osservare il patto di stabilità interno (PSI) con le modalità definite con apposito decreto interministeriale;

ii)      le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale ed il contenimento degli oneri per consulenze contrattuali e quelli delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e anche degli amministratori;

iii)    obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

Sul punto, i giudici della Corte dei Conti osservano come il vigente comma 5-bis dell’art. 114 T.U.E.L, contenga una previsione normativa assai simile, per formulazione e contenuti, al comma 2-bis dell’art. 18 del D.L. n. 112 del 2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133; comma inserito dall’art. 19 comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009), riguardante gli organismi societari partecipati dagli enti locali.

Caratteristica delle due disposizioni è quella di costituire un rinvio dinamico al sistema di limitazioni finanziarie che incombono direttamente sugli enti locali cui sono riconducibili, tra cui, in particolare, quelli in materia di personale.

Segnatamente, su questo specifico punto è possibile distinguere due distinti ordini di limitazioni finanziarie: a) una di carattere “complessivo”, concernente “divieti e limiti nelle assunzioni” gravanti sull’ente proprietario ed incidente direttamente sulla spesa complessiva dell’organismo partecipato; b)           l’altra di carattere “individuale”, cioè mirante a porre un freno alla spesa pro capite (contenimento degli oneri contrattuali, delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e degli oneri per consulenze).

In tale linea di ragionamento, dal momento che le aziende e le istituzioni costituiscono organi dell’ente locale dotati di autonoma soggettività giuridica, «…appare logico, oltre che coerente con la lettera di cui al comma 5-bis dell’art. 114 T.U.E.L  ritenere che il Legislatore abbia inteso riferirsi agli enti locali della cui organizzazione le aziende e le istituzioni fanno parte. Pertanto, il tipo di limiti, divieti ed obblighi in materia di personale, cui si riferisce la norma qui oggetto di interpretazione non può che essere quella cui è tenuto l’ente controllante».

In riferimento alla particolare attività svolta dall’azienda speciale nel caso di specie, i giudici della Corte dei Conti osservano come la richiesta di parere concernente un’azienda speciale che svolge, tra l’altro, l’attività di farmacia comunale era stata posta nelle more della legge di conversione del  D.L. n. 1 del 2012 (conv. con L. n. 27 del  24 marzo 2012), decreto che ha novellato l’art. 114  T.U.E.L..

Nella versione finale, l’art. 25, comma 2, lett. a del D.L. (introduttivo del nuovo comma 5-bis, dell’art. 114 T.U.E.L.) è stato emendato con l’introduzione di un’espressa esclusione a favore delle aziende e delle istituzioni che esercitano farmacie. Nella versione emendata, infatti, l’articolo richiamato si chiude con l’inciso «Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie». In tale linea di ragionamento – concludono i giudici – «..la norma sopravvenuta ha fatto venire meno il presupposto normativo sulla base del quale è stata sollecitata l’attività consultiva».

a cura di Luigi Alla


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