In base: a) all’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l’organismo di valutazione deve essere nominato “dall’organo di indirizzo politico-amministrativo”; b) all’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale, il consiglio comunale, individuando dunque per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.
È dunque illegittima la nomina del componente dell’organismo indipendente di valutazione effettuata dal sindaco invece che dal consiglio comunale, sicché il decreto di nomina e la norma regolamentare vanno annullati.