Spetta all’A.G.A. la diretta cognizione degli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (atti di macro organizzazione), adottati dalle amministrazioni quali atti presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo laddove derivino effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto. Spetta all’A.G.O. la giurisdizione quando il giudizio investe direttamente atti di gestione del rapporto, anche dirigenziale, in relazione ai quali i provvedimenti di macro organizzazione costituiscono solamente atti presupposti.
Nel caso in esame spetta all’A.G.A. la risoluzione della controversia sorta relativamente alla ridefinizione della struttura degli uffici regionali realizzata mediante la suddivisione in settori di prima e di seconda fascia. Tale atto rientra infatti tra gli atti di macro organizzazione, da cui derivano effetti pregiudizievoli diretti, non limitati al trattamento economico dei dipendenti pubblici, ma estesi anche all’inserimento in un servizio di maggiore o minore qualificazione.
Nel caso in esame l’atto di macro organizzazione per l’inserimento nella prima e seconda fascia, vincolava al rispetto di criteri predeterminati e non potevano dunque utilizzarsi criteri diversi o ulteriori, sicchè illegittimamente la delibera dirigenziale ha applicato il criterio della territorialità inserendo in seconda fascia gli Ispettorati in ragione del loro ambito provinciale, prescindendo da qualsiasi valutazione sulla complessità della gestione e sulle funzioni svolte.