Sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514
ESPROPRIAZIONE PER P.U. – PATOLOGIA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO – C.D. ‘ACQUISIZIONE SANANTE – NUOVO ART. 42-BIS D.P.R. N. 327/2001 – PORTATA – FACOLTA’ COMMUTAZIONE DOMANDA RESTITURIA IN DOMANDA RISARCITORIA – ESCLUSIONE – ADOZIONE DECRETO DI ACQUISIZIONE IN ESITO A DEDICATO PROCEDIMENTO – NECESSITA’
L’art. 42 bis del d.P.R. n. 32/2001 (T.U. Espropri), pur facendo salva in capo alla P.A. la titolarità del potere di c.d. “acquisizione sanante”, non ripropone lo schema processuale previsto dal comma 2 dell’originario art. 43, che attribuiva all’amministrazione la facoltà e l’onere di chiedere la limitazione alla sola condanna risarcitoria, ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell’obbligatoria e successiva emanazione dell’atto di acquisizione.
L’eliminazione della descritta facoltà inibisce, sul piano processuale, l’emersione dell’ interesse pubblico all’acquisizione dell’immobile, sia pur in sanatoria, che deve invece risultare da quella quella ponderata valutazione degli “interessi in conflitto” pretesa dal legislatore. Valutazione che deve dunque svolgersi nell’alveo di dedicata sede procedimentale, quale sbocco consequenziale alla pronuncia giursdizionale di annullamento degli atti della procedura espropriativa illegittima.
In assenza della predetta regola processuale relativa ai rapporti tra la domanda risarcitoria e il potere di acquisizione sanate, l’esercizio di quest’ultimo sarebbe tuttavia irrimediabilmente precluso ove il giudice, in applicazione dei principi generali e condannasse l’amministrazione alla restituzione del bene, con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore.
I principi derivanti dall’interpretazione sistematica delle norme citate e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett.c. c.p.a., impongono allora una limitazione della condanna all’obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis, salvi gli effetti vincolanti degli accertamenti compiuti nella sede giudiziaria in cui esiti sono irretrattabili.