Cons. Stato, V, 21.02.2012 – Il piano di lottizzazione si limita a indicare le quantità edilizie massime di ciascun lotto, non impedendone la realizzazione soltanto parziale o con dislocazione diversa

23.05.2012

Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2012, n. 927

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA – VOLUMETRIA EDIFICABILE IN CIASCUN LOTTO – FISSAZIONE DI LIMITI MASSIMI – POSSIBILITA’ EDIFICAZIONE SOLTANTO PARZIALE OVVERO CONCENTRAZIONE DEI VOLUMI DI DUE LOTTI CONTIGUI SU UN UNICO LOTTO – SUSSISTE.

il piano di lottizzazione fissa la volumetria massima edificabile su ciascun lotto, ma ben può essere realizzata volumetria inferiore o nessuna volumetria, sicché è ben possibile che alcuni lotti non vengano affatto edificati.  Di conseguenza, è allo stesso modo possibile la concentrazione delle quantità edificabili su due lotti contigui nell’ambito di un solo lotto, laddove sia rispettata la volumetria consentita, le distanze e la destinazione d’uso del fabbricato, mentre non è vincolante ma puramente indicativo il disegno di ingombro dei fabbricati contenuta nel piano di lottizzazione.

a cura di Michele Ferrante


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