di Piero Gambale
Ad integrazione di quanto implicitamente riportato in una precedente segnalazione Come deve essere applicata nelle Commissioni bicamerali la regola della rilevazione delle presenze? in https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=17288, si fa presente che l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha approvato, con delibera adottata il 25 ottobre 2011 e previa istruttoria del Collegio dei questori, la nuova disciplina in materia di rilevazione delle presenze dei deputati alle sedute delle Giunte, delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione, in attuazione dell’articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011 (ai sensi del quale le Camere “individuano in conformità ai rispettivi ordinamenti, le modalità più adeguate per correlare l’indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori del plenum e delle articolazioni interne, Giunte e Commissioni”).
Questi i punti-chiave della nuova disciplina: a) il tasso di partecipazione ai lavori è collegato, quanto al parametro economico, all’importo della diaria; b) quanto alle “sedi” nelle quali è rilevata la presenza, si fa riferimento alle “plenarie”, anche se non vi sono votazioni, restando pertanto escluse sedi ristrette o informali; c) per quanto concerne le modalità di rilevazione, la presenza viene registrata una sola volta nella giornata e per il tramite di un rilevatore elettronico basato sul riconoscimento delle minuzie (in attesa dell’installazione, la rilevazione è effettuata per il tramite di un registro cartaceo); d) la registrazione della presenza in Commissione non incide sul numero legale dell’Assemblea, non comportando, in particolare, la decadenza dalla missione.