Qualora “la causa petendi” dell’accertamento della nullità degli atti negoziali si identifichi “esclusivamente” nell’illegittimità della Delibera di Giunta, cioè nella contestazione del corretto esercizio del potere amministrativo, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel caso in esame si lamenta l’illegittimità delle deliberazioni di attribuzione di alcuni incarichi dirigenziali fuori della dotazione organica dell’ente che “è posta alla base” dell’invalidità del provvedimento di conferimento, donde la competenza dell’A.G.A..
I provvedimenti con cui l’Amministrazione ha deliberato di ricercare all’esterno professionalità per l’affidamento di individuati incarichi dirigenziali privano la categoria dei dirigenti della Giunta Regionale di avere accesso ai posti di Direttore negli stessi indicati, incidendo “fin da subito sulle situazioni soggettive dei dirigenti interni alla Amministrazione regionale”.
La Regione viola i principi di partecipazione e di trasparenza laddove per l’affidamento di incarichi dirigenziali non abbia coinvolto i dirigenti di ruolo dell’amministrazione, che avrebbero dovuto essere “informati in ordine alle iniziative assunte o anche soltanto di porli in condizione di conoscere quest’ultime”. Né sopperisce a tale carenza la circostanza dell’esame dei curricula del personale dirigenziale interno, che può servire a consentire la conoscenza di informazioni da parte dell’Amministrazione ma, comunque, non può sollevare quest’ultima dall’osservanza delle ordinarie regole in materia di trasparenza, pubblicità e partecipazione”.