Con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, pubblicato in GU n.19 del 24-1-2012 – Suppl. Ord. 18, sono state apportate modifiche alla disciplina in materia di Servizi Pubblici Locali – SPL.
Più nel dettaglio, le disposizioni rilevanti sono contenute nel Capo V – Servizi Pubblici Locali, articolo 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali) con il quale sono state apportate diverse modifiche alla disciplina dettata dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifiche, nella legge 14 settembre 2011, n. 114.
In estrema sintesi, i profili di maggiore interesse riguardano:
– la previsione della «riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio». Tale riorganizzazione dovrà essere realizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 giugno 2012, pena, in caso di inadempimento, l’attivazione dell’intervento sostitutivo del Governo;
– l’incentivazione delle gare per l’affidamento dei servizi pubblici locali attraverso il ricorso allo strumento della premialità finanziaria, come elemento di valutazione all’interno nel nuovo Patto di Stabilità interno, e la previsione di un’apposita procedura di monitoraggio a carico del Governo;
– la limitazione della possibilità di fare ricorso al cd. affidamento in house, attraverso l’assoggettamento rafforzato di tali società al Patto di Stabilità interno e la previsione di ulteriori vincoli alla relativa operatività, in particolare in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi;
– l’estensione ed il rafforzamento del ruolo di controllo dell’Antitrust sull’ammissibilità della deroga al principio di competizione per servizi pubblici locali ed abbassamento – a 200 mila euro – della soglia di fatturato al di sotto della quale la deroga è garantita;
– la riconduzione del trasporto ferroviario locale alla generale disciplina sulle gare nei servizi pubblici locali, fatti salvi i precedenti affidamenti fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità.
In allegato, si riportano:
I. Articolo 25 del d.l. 1/2012
II. Articolo 3 bis ed articolo 4 del d.l. 138/2011 “coordinato” con le modifiche introdotte dall’articolo 25 del d.l. 1/2012.