Sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 10 ottobre 2011, n. 5501
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO – POSSIBILITA’ ADOZIONE IN ZONE D’ESPANSIONE EDILIZIA NON SUBORIDNATE PIANO ATTUATIVO – SUSSISTE.
La circostanza che per una determinata zona di espansione lo strumento urbanistico non subordini necessariamente l’edificazione alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, non preclude l’esercizio di un potere di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale in relazione agli interventi complessivi da realizzare. Il Comune ha il potere-dovere di verificare se le costruzioni edificande siano assentibili con concessioni singole ovvero se, al contrario, lo sviluppo della previsione urbanistica non necessiti della predisposizione di un piano di lottizzazione, al fine di raccordare i nuovi fabbricati col preesistente aggregato abitativo e di completare le urbanizzazioni. Il Comune può dunque sempre giudicare necessario il piano di lottizzazione per l’edificazione quando ritenga che, essendo la zona priva di sufficienti infrastrutture, non possa farsi luogo a singola concessione edilizia. E può legittimamente provvedere alla sua formazione d’ufficio, ai sensi del penultimo comma dell’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel caso in cui i proprietari delle aree non abbiano realizzato le opere di urbanizzazione ovvero non abbiano accettato di obbligarsi a realizzarle stipulando apposita convenzione urbanistica, di talchè dell’urbanizzazione adeguata al nuovo carico insediativo da allocare nella specifica zona debba al quel punto farsi necessariamente carico l’amministrazione pianificatrice.