Può il Senato consentire che rimangano in carica senatori che siano anche sindaci di grandi comuni, anche dopo che la Corte costituzionale ha riaffermato l’esistenza di una incompatibilità?

26.05.2011

Nella seduta di mercoledì 21 dicembre 2011 la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato si è riunita per discutere degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011, in materia di incompatibilità, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge n. 60 del 1953, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (mentre prevedono che la titolarità di questa carica sia causa di ineleggibilità).

Il senatore Balboni (PdL) ritiene che una sentenza additiva della Corte costituzionale non possa intervenire sui rapporti in essere – modificando una decisione della Giunta passata in giudicato –, ma soltanto su vicende successive, o comunque non ancora valutate dalla Giunta stessa. Della medesima opinione è il senatore Sarro (PdL), il quale ricorda che la Corte di Cassazione (sezioni unite civili, con la sentenza n. 9151 del 2008) ha precisato che gli atti adottati dalla Giunta hanno natura giurisdizionale. Il senatore Mazzatorta (LNP) aggiunge che la sentenza n. 277 della Corte costituzionale è intervenuta in una materia coperta dalla riserva di legge: dunque, la sentenza non può avere un effetto retroattivo ma spetta al Parlamento intervenire sui rapporti in essere secondo principi di ragionevolezza e buon senso. Ritiene, peraltro, auspicabile che si valuti l’opportunità di favorire un’osmosi fra le cariche rivestite in enti territoriali locali e quelle a carattere nazionale.

Di diversa opinione è il senatore Sanna (PD), a parere del quale, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale la giurisprudenza parlamentare deve mutare nuovamente e tornare alle valutazioni originarie della Giunta, assumendo una posizione costituzionalmente orientata. Allo stesso modo, il senatore Li Gotti (IdV) ritiene che la Giunta debba prendere atto dell’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, restituendo coerenza al sistema delle ineleggibilità dei parlamentari. Inoltre, secondo il senatore Casson (PD), la pronuncia della Corte costituzionale introduce nell’ordinamento una specifica norma, che colma doverosamente una lacuna normativa.

Al termine della discussione, il Presidente Follini ricorda che il disegno di legge A.S. n. 1630 prevede l’incompatibilità fra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, riprendendo per l’appunto una giurisprudenza della Giunta modificata solo nel 2002. La sentenza n. 277 del 2011 della Corte costituzionale, a suo avviso, ha delineato un perimetro all’interno del quale deve muoversi la Giunta del Senato e alla quale ha già dato seguito la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, accertando quasi all’unanimità l’incompatibilità fra le due cariche anzidette. Evidenzia come, peraltro, una eventuale votazione che si ponesse in contrasto con questo percorso creerebbe una contraddizione fra le posizioni delle due Camere, che colpirebbe la sensibilità dell’opinione pubblica, e aprirebbe una ferita istituzionale fra i diversi schieramenti presenti in Giunta.

Il Presidente Follini, in disaccordo con la decisione della Giunta, invita il Vice-Presidente Balboni ad assumere la presidenza ed esce dall’Aula.

La Giunta approva a maggioranza la proposta del senatore Balboni di non estendere anche alle fattispecie su cui la Giunta si è già pronunciata – vale a dire la situazione dei senatori Azzollini e Nespoli – gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 2011 in materia di incompatibilità.

a cura di Giovanna Perniciaro