Il ministro per gli Affari regionali, Turismo e Sport, Piero Gnudi, nel corso del Question Time alla Camera mercoledì 14 dicembre, ha risposto ad un’interrogazione sugli orientamenti del Governo in materia di servizi pubblici locali.
QUESTION TIME DEL 14 DICEMBRE 2011
La delega
Con D.P.C.M. 13 dicembre 2011, il Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport è delegato per l’iniziativa normativa, in raccordo con i Ministri interessati, in materia di servizi pubblici locali, nonché per il monitoraggio e l’impulso alla relativa attuazione.
Lo stato della normativa in materia di servizi pubblici locali
La disciplina normativa in maniera di servizi pubblici locali si fonda sull’articolo 4 del D.L. n. 138/2001, che delinea il quadro e le direttrici di sviluppo del settore, in un’ottica complessiva di implementamento della concorrenza del settore, con tendenziale limitazione dei diritti di esclusiva ai soli casi in cui possa essere dimostrata la non percorribilità di forme di concorrenza nel mercato.
Gli elementi caratterizzanti della relativa disciplina sono:
– la previsione di una delibera-quadro che gli enti locali sono chiamati ad adottare, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e poi periodicamente in vista dei rinnovi della gestione dei servizi, onde verificare la concreta realizzabilità di una gestione concorrenziale dei medesimi, considerata tendenzialmente preferenziale, e limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva ai casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
– la strutturazione degli affidamenti dei servizi pubblici locali secondo tre direttrici alternative: 1) affidamento a gara per la selezione del soggetto gestore; 2) affidamento a gara “a doppio oggetto” per la selezione del socio privato della società mista secondo le modalità caratteristiche della partnership pubblico/privato istituzionalizzato (c.d. P.P.P.I.) di matrice comunitaria, e con partecipazione pubblica non inferiore al 40%; 3) affidamenti in house, circoscritti ai soli SPL di valore economico inferiore a 900.000 € /anno;
– la previsione di precise incompatibilità tra ruoli politici e di amministrazione delle imprese che gestiscono servizi pubblici locali;
– la limitazione del meccanismo in house: divieto di gestire l’erogazione di servizi pubblici al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente locale; sottoposizione al patto di stabilità interno dell’ente locale; norme pubblicistiche per l’assunzione di personale e l’acquisto di beni e servizi;
– applicabilità del sistema a tutti i servizi pubblici locali, con poche eccezioni (il sistema idrico integrato, nonché i settori tradizionalmente esclusi – quali il servizio di distribuzione di gas naturale e quello di energia elettrica – poiché già soggetti ad un assetto regolatorio consolidato), ed estensione al trasporto pubblico regionale e locale (commi 34 e 34-bis);
– previsione, a fini di impulso e sollecitazione dell’attuazione del sistema, della verifica statale, e di poteri sostitutivi governativi quale extrema ratio (comma 32-bis).
Prospettive
Fermo il quadro illustrativo appena esposto, queste sono le iniziative assunte e da assumere al riguardo.
Il Governo ha dato seguito agli impegni assunti con l’Europa con la lettera del 26 ottobre scorso, varando una serie di norme che riguardano direttamente uno dei principali settori rientranti nel novero dei servizi pubblici locali, ed altri nei quali deve essere realizzato più compiutamente un processo ampio di liberalizzazione.
Mi riferisco in particolare all’articolo 21 del D.L. n. 201/2011 che assegna all’Autorità dell’energia elettrica e del gas le funzioni di regolazione del settore del servizio idrico integrato, che anche a seguito del referendum del giugno scorso necessita di un più efficace ruolo pubblico nella regolazione tariffaria e nella definizione di standard di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale.
Altrettanto importanti, sotto il profilo della promozione della concorrenza, sono altre due norme del medesimo D.L. n. 201/2011.
La prima, contenuta nell’articolo 35, amplia i porti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendo a questa di impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti amministrativi, i regolamenti e di provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.
La seconda (articolo 37) mira ad accelerare il processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo al fine di conseguire miglioramenti nelle condizioni di offerta e nella qualità dei servizi resi, delegando a questo scopo il Governo ad adottare uno o più regolamenti per l’individuazione dell’autorità, scelta tra quelle esistenti, cui affidare un elenco molto dettagliato di compiti di regolazione del settore.
Ancora in tema di servizi pubblici locali, ricordo che il comma 33-ter dell’articolo 4 del D.L. n. 138/2011 assegna al Ministro per gli affari regionali la predisposizione di un decreto, da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, che definisca, tra l’altro, ed in linea con gli impegni assunti dal Governo nei confronti dell’Europa con la lettera del 26 ottobre scorso :
1. i criteri che gli enti locali devono adottare nello svolgimento della verifica della realizzabilità della gestione concorrenziale preliminare all’attribuzione di diritti di esclusiva;
2. le modalità con cui gli enti locali devono rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità dei servizi resi, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati ai fini della promozione della trasparenza e della confrontabilità delle diverse gestioni.
La fissazione, con il decreto ministeriale in questione, dei criteri cui gli enti locali devono attenersi ai fini dell’adozione della delibera quadro che illustra le ragioni ostative alla liberalizzazione dei settori e dei vantaggi che si ritiene possano derivare ai cittadini dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio costituisce un passaggio fondamentale per l’efficacia della riforma. Da questa specificazione dipende, infatti, la possibilità di assicurare omogenee modalità di svolgimento della preliminare verifica all’apertura alla concorrenza “nel mercato” e dunque alla effettiva liberalizzazione di segmenti di mercato che presentano caratteristiche adeguate.
Altrettanto importante, al fine di garantire condizioni di trasparenza e di confrontabilità dell’efficienza delle gestioni in essere nei diversi ambiti territoriali, è l’attività di benchmarking cui sono tenute le amministrazioni concedenti. Il decreto dovrà definire obblighi informativi a carico dei soggetti gestori e modalità di trattamento dei dati così ottenuti che consentano, in forma facilmente comprensibile ai cittadini ed agli amministratori locali, di confrontare livelli di servizio, livelli di efficienza e onerosità delle tariffe applicate tra diversi ambiti territoriali. Ad oggi, le informazioni necessarie a questo tipo di confronto non sono disponibili e ciò costituisce un oggettivo e importante limite alla promozione ex post dell’efficienza delle gestioni affidate che il decreto che sto approntando mira a rimuovere.