La selezione per il conferimento di incarichi di direttore di distretto socio-sanitario espletata dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, (pur richiamando espressamente l’art. 15-ter . d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229) non è ascrivibile tra le procedure in cui l’Amministrazione opera con la capacità di diritto privato. Nel caso in esame si è in presenza di una vera e propria procedura concorsuale, nella quale la Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei sulla base del colloquio e della valutazione comparativa del curriculum professionale attribuisce punteggi “per le singole categorie di titoli e del colloquio”, forma una graduatoria “finale di merito” e provvede “a dichiarare vincitori i primi 10 classificati, tanti quante sono le sedi di distretto da assegnare”. Il potere di diritto comune del soggetto che espleta la selezione è circoscritto alla mera scelta della sede da assegnare a ciascuno dei primi dieci candidati “vincitori”. La procedura è dunque caratterizzata da una valutazione dei candidati sotto il profilo della maggiore o minore idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare, connotato tipico della procedura concorsuale con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Consiglio di Stato, sentenza n. 5419 del 2011 – conferimento di incarichi di direttore di distretto socio-sanitario – procedura concorsuale – giurisdizione A.G.A.
30.05.2011