Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 8/11/2011 n. 570 – Sull'applicabilità, nel caso di società miste che svolgono il servizio farmaceutico, dei limiti quantitativi alle partecipazioni societarie ex art. 14 c. 32 del d.l. n. 78/2010 conv. dalla l. n. 122/2010 e s.m.i.

25.05.2011

Anche nel caso del servizio farmaceutico (comunque espunto dall’alveo applicativo dell’art. 4 del d.l. n. 138/2011), non può essere esclusa la verifica del rispetto dei limiti quantitativi ex art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010. In particolare, nel parere in commento, i giudici contabili, richiamando un proprio precedente, ritengono che  “l’utilizzo e il mantenimento dello schema societario per la gestione del servizio di farmacia comunale …  incontra le limitazioni previste dall’art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dall’art. 1 comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, da ultimo, dall’art. 16 comma 13 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138” (delibera n. 489 del 26/9/2011).

D’altro canto, i giudici contabili osservano che, oltre all’ormai esplicito riferimento legale in un quadro di tendenziale disfavore del recente Legislatore nei confronti delle società a partecipazione pubblica, resta pregnante il criterio interpretativo di matrice teleologica che nega un rapporto di specialità tra le due normative, con conseguente applicazione “congiunta”, in quanto operanti su piani diversi: l’una (art. 4 d.l. n. 138/2011) nell’ottica della legittimità degli affidamenti a tutela della concorrenza, l’altra (art. 14 comma 32 d.l. n. 78/2010) sotto il profilo della legittimità della partecipazione societaria in base alle dimensioni dell’ente e fatte salve le sole attività per le quali il Legislatore ritenga necessario lo svolgimento mediante modulo societario (cfr. la delibera n. 861/2010).

a cura di Rocco Cifarelli


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