Può esercitarsi un vaglio presidenziale di ammissibilità di “secondo grado” sugli emendamenti al disegno di legge comunitaria approvati in sede referente dalla Commissione politiche dell’UE?

15.05.2011

 

a cura di Piero Gambale

 Nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge comunitaria per il 2010 (A.C. 4059), la XIV Commissione politiche dell’Unione europea approva l’articolo aggiuntivo 12.04, che introduce disposizioni in materia di responsabilità per danno erariale dei componenti degli organi societari e dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica.

La Presidenza ricorda che, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento “fermo quanto disposto dall’articolo 89 del r. C. (che disciplina la facoltà, da parte del Presidente della Camera, di negare l’accettazione o lo svolgimento di proposte emendative e di ordini del giorno), i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell’Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione; qualora sorga questione sul punto, la decisione è rimessa al Presidente della Camera”. La disciplina regolamentare sopra richiamata implica dunque che, ai fini dell’ammissibilità delle proposte emendative, debba sussistere un legame diretto con l’adempimento di obblighi comunitari, non risultando sufficiente una generica applicazione di principi dell’ordinamento dell’Unione europea. Ai fini della verifica del rispetto di tale criterio di ammissibilità – ricorda la Presidenza – occorre richiamare la legge n.11 del 2005, e in particolare l’articolo 9, che indica esattamente quali misure possono essere presenti nella legge comunitaria annuale.

Nel caso di specie, le disposizioni introdotte con l’articolo aggiuntivo in questione non risultano riconducibili all’adempimento di alcuno degli obblighi indicati dalla legge. L’articolo aggiuntivo pertanto, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Nel rispondere all’onorevole Gozi (PD), che, con lettera del 24 marzo 2011, ha posto alla Presidenza la questione, si ricorda che, a partire dalla XI legislatura, ed a seguito di una specifica pronuncia della Giunta per il Regolamento, “i poteri del Presidente della Camera sull’ammissibilità degli emendamenti trovano esplicazione sia sulle questioni sottopostegli dal presidente della Commissione e sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea sia sulle disposizioni introdotte dalla Commissione in sede referente senza il vaglio preventivo del Presidente della Camera”. Tale potere si traduce in quello di espungere direttamente dal testo l’emendamento inammissibile che sia stato indebitamente approvato dalla Commissione: ciò è accaduto nella prassi parlamentare sia con riferimento a disegni di legge di conversione di decreti-legge sia ad altri tipi di iniziative legislative: in particolare la legge finanziaria, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di contenuto imposti da prescrizioni legislative.

Alla luce di queste considerazioni, ed in conformità agli univoci precedenti rilevabili nella prassi, l’articolo è espunto dal testo del disegno di legge licenziato a conclusione dell’esame in sede referente e oggetto di esame in Assemblea.

 

Alessandroa.baroni