Quali effetti procedurali derivano dalla mancata approvazione dell’articolo 1 del rendiconto generale dello Stato?

15.05.2011

 

a cura di Piero Gambale

 Nel corso della seduta della Camera dei deputati dell’11 ottobre, durante l’esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato (A.C. 4261), l’Assemblea respinge l’articolo 1 del provvedimento.

Dopo aver acquisito il parere, reso a maggioranza, della Giunta per il regolamento nella seduta del 12 ottobre 2011, la Presidenza evidenzia che la mancata approvazione dell’articolo 1 non consente di procedere oltre nell’iter del disegno di legge di rendiconto, dal momento che tale articolo ha un contenuto deliberativo autonomo e sostanziale, mentre i successivi articoli espongono sinteticamente le risultanze richiamate dallo stesso articolo 1. Inoltre, l’articolo 1 è da considerarsi come l’architrave del provvedimento anche in ragione del fatto che il rendiconto, ai sensi dell’art. 81 Cost., è atto fondamentale di controllo sull’operato del Governo.

Anche ad ammettere la possibilità che il Governo presenti emendamenti volti o a modificare le risultanze contenute negli articoli successivi o a presentare, sotto forma lessicale diversa, il contenuto dell’articolo, ciò sarebbe in contrasto con il carattere inemendabile del rendiconto, in forza del quale sarebbe possibile presentare soltanto emendamenti di carattere meramente formale o tecnico. Alla luce di tali premesse, si può ben comprendere come l’esame dei restanti articoli risulti precluso e, di conseguenza l’iter del provvedimento sia da ritenersi concluso.

 

 

 

 

Alessandroa.baroni