Modificata la normativa in materia di servizi pubblici locali

29.10.2003

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 ottobre 2003 – (Supplemento Ordinario n. 157) – il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” il cui articolo 14 reca modifiche agli articoli 113 e 113 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, così come modificati dal comma 1 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Le norme introdotte ricalcano – sia pure con qualche modifica – quelle contenute nel ddl recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” approvato attualmente in discussione alla Camera dei Deputati (Atto n. C 1798 B).

Tra le modifiche più rilevanti introdotte dall’articolo 14 vanno menzionate:

a)      la sostituzione della precedente distinzione (che aveva dato origine a non pochi problemi di individuazione) tra servizi “di rilevanza industriale” e servizi “privi di rilevanza industriale” con quella tra servizidi rilevanzaeconomica” e serviziprivi di rilevanza economica”.

b)      La completa riformulazione della disciplina relativa all’affidamento della erogazione dei servizi.

Il comma 5 del novellato articolo 113 del TUOEL  prevede che l’erogazione dei servizi (di rilevanza economica) avvenga con conferimento della titolarità:

§         a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;

§         direttamente a società miste nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;

§         direttamente a  società a capitale interamente pubblico che abbia le caratteristiche per affidamento “in house”.

§         nuova disciplina del periodo transitorio per le concessioni affidate senza procedura ad evidenza pubblica. Al riguardo, il comma 15 bis stabilisce come regola “generale” (non mancano, però, delle rilevanti “eccezioni” a tale regola generale) un unico termine di scadenza (31 Dicembre 2006) senza la possibilità di procedere alle proroghe previste dal vecchio testo dell’articolo 35.

Per quanto più direttamente riguarda il servizio idrico, va segnalata l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale modifica fa venire meno la possibilità di procedere ad affidamenti diretti a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale.

Infine, relativamente ai servizi pubblici “privi di rilevanza economica” il nuovo testo dell’articolo 113 bis prevede che – ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori – essi siano gestiti mediante affidamento diretto a:

§         istituzioni;

§         aziende speciali (anche consortili);

§         società a capitale interamente pubblico che abbiano le caratteristiche per affidamento “in house”.

Restano comunque salve la possibilità di procedere

§         alla gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad una delle tre sopraindicate forme di gestione;

§         ad affidamento diretto ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero.

Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269

Articoli 113 E 113bis del d.lgs.267/2000

a cura di Luigi Alla