Corte costituzionale, 28 dicembre 2005 n. 465
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Marche
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10, che prevedono che il personale dipendente dalla Regione, anche se in quiescenza, purché avente determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell’art. 86 della l.r. 1° giugno 1980, n. 47, con l’effetto di essere inquadrato automaticamente nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento.
A detta del ricorrente, le norme impugnate contrasterebbero sia con il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. che con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Argomentazioni della Corte:
L’art. 86 della l.r. n. 47 del 1980 subordinava il passaggio di livello al superamento di un concorso speciale, per soli titoli, riservato a varie categorie di personale regionale in possesso di determinati requisiti. Le norme regionali impugnate prevedono, invece, che tale passaggio avvenga automaticamente, a richiesta degli aventi diritto. In tal senso, si introduce un meccanismo automatico di reinquadramento ope legis di una categoria ristrettissima di dipendenti, in netta contraddizione con il principio costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata giurisprudenza costituzionale sul tema.
Né, d’altronde, sussistono nel caso in esame le peculiari situazioni che potrebbero giustificare una deroga al principio del pubblico concorso: è infatti evidente che non si tratta di norme transitorie; è altresì da escludersi che le norme censurate (che si riferiscono anche a personale in quiescenza) siano giustificate da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative regionali; va infine negato che la semplice previsione che i dipendenti interessati “possono usufruire” dei benefici in questione escluda di per sé l’effetto automatico di avanzamento.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10.
Giurisprudenza richiamata:
– sulla tassatività del principio costituzionale del pubblico concorso: Corte costituzionale, sent. n. 159 del 2005