(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 settembre 2011, n. 5061)
La sentenza che si segnala consente di formulare una breve sintesi degli orientamenti invalsi sul tema dell’esaustività della motivazione affidata alla sola forma numerica nelle procedure concorsuali.
L’appello deciso dalla Quinta Sezione verteva sull’impugnazione di una sentenza del TAR con la quale erano stati annullati gli atti di un concorso per l’insufficienza della motivazione numerica espressa in relazione agli elaborati presentati dai candidati, in quanto nemmeno i criteri di valutazione che erano stati deliberati dalla Commissione erano risultati sufficientemente predeterminati e, quindi, suscettibili di consentire un effettivo apprezzamento delle ragioni sottese all’attribuzione del punteggio.
Il Consiglio di Stato, nel respingere il gravame rileva un primo criterio, identificato nella “capacità di esposizione” può considerarsi sicuramente idoneo a sorreggere la successiva attribuzione del punteggio numerico, in quanto con tale parametro ci si riferisce in generale alla “capacità del candidato di esporre i concetti in un linguaggio corretto e secondo un’articolazione logica”.
Per converso, il secondo criterio, relativo alla “capacità di sintesi” si rivela generico e deficitario di quei caratteri di chiarezza ed esaustività necessari a rendere percepibile “il percorso logico attraverso il quale i commissari abbiano inteso valutabile tale «capacità»”.
Considerazioni non dissimili vengono espresse anche per il terzo criterio, riguardante le “capacità di risoluzione del problema”, rispetto al quale il Consiglio di Stato rileva come “in assenza di elementi motivazionali o, come evidenziato dal T.A.R., di sottoparametri suppletivi, non appare, né può essere stato idoneo a consentire una valida e razionale valutazione della prova né a ciò si può supplire, con giudizio solo numerico”.
Numerose altre sentenze sono intervenute in materia, sostanzialmente in linea con l’orientamento da ultimo espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza che qui si segnala.
Ad esempio, la Sezione Sesta, con sentenza 10 settembre 2009, n. 5447, aveva rilevato che “l’espressione del punteggio in termini solo numerici … non si configura di per sé idonea ad esternare le ragioni della valutazione discrezionale dell’Amministrazione, in assenza di una griglia che ne scomponga l’ entità in relazione ai plurimi aspetti della carriera del dipendente interessato che vengono a formare oggetto di contestuale considerazione”, con la conseguenza che “in presenza dell’ ampia sfera di discrezionalità che viene a caratterizzare il giudizio oggetto di contestazione proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato impone la necessità di dare motivazione degli elementi elencati alla categoria terza ritenuti rilevanti ai fini della sua quantificazione, ovvero del limitato rilievo assegnato a taluni di essi agli effetti del punteggio complessivo”.
Per converso, la stessa Sezione Sesta, con sentenza 8 luglio 2009 n. 4384 ha riconosciuto la legittimità degli atti di un concorso in cui la valutazione in forma numerica trovava riscontro in criteri, non formulati dalla Commissione esaminatrice, ma che potevano essere desunti dagli atti pregressi della procedura concorsuale, ed in particolare dallo stesso bando della selezione. Anzi, la soluzione di anticipare la fissazione dei criteri valutativi in uno stadio procedimentale che sia meno prossimo all’esercizio della effettiva attività valutativa ad opera della commissione (e di limitare al massimo per tal via il potere discrezionale di quest’ultima) è ritenuta una forma di garanzia ancor più incisiva.