Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana – decisione n. 1496 del 2010 – rapporti di lavoro a tempo determinato –accesso al concorso pubblico – Direttiva 1999/70 CE – applicazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato

06.05.2011

La c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego non ha prodotto innovazioni rispetto al regime pregresso, sicchè le forme di assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono: a) concorso pubblico; b) avviamento degli iscritti agli uffici di collocamento; c)  chiamata numerica degli iscritti nelle categorie protette.

Il regime giuridico del reclutamento è rimasto inalterato, identico sia per il personale conservato in regime di diritto pubblico, sia per quello in regime contrattuale.

L’art. 97, comma 3, Cost. nel prevede che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo le eccezioni stabilite dalla legge”  individua nel concorso pubblico lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione, e permette di  smentire “l’assunto secondo il quale la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari, attraverso la conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, sarebbe rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione”.

La sentenza della Corte di giustizia CE n. 53 del 7 settembre 2006 ha sostenuto che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico.

Con particolare riferimento alla normativa italiana, detto giudice ha espresso l’avviso che la stessa, “… nella misura in cui prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinati, nonché il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati ai punti 51 e 53 della presente sentenza …”, ma che, tuttavia, “spetta al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l’attuazione effettiva dell’art. 36, secondo comma, prima frase, del d.lgs n. 165/2001 ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”.

(Nel caso in esame gli appellanti impugnavano innanzi al T.A.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania la deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria  con la quale era stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per operatore professionale di 1^ categoria – collaboratore; il bando;  il provvedimento di approvazione della graduatoria;  la mancata ammissione alle prove di esame. I ricorrenti ritenevano che l’Amministrazione avesse deciso di coprire i posti senza considerare il loro presunto diritto ad essere ammessi al concorso senza dover sostenere la preselezione e di  riserva di posti, al pari dei dipendenti a tempo indeterminato, sorti a seguito delle continuative proroghe di contratti a tempo determinato. I ricorrenti richiamavano a sostegno della loro tesi la sentenza della Corte di giustizia CE n. 53 del 7 settembre 2006. Il Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia ha stabilito che gli atti con cui l’Amministrazione ha bandito il concorso in questione e lo stesso bando sono immuni dalle censure formulate dai ricorrenti).

a cura di Daniela Bolognino