Corte costituzionale, 4 luglio 2011, n. 209 – Sulla VIA “postuma”

07.05.2011

Corte costituzionale, 4 luglio 2011, n. 209

Norme impugnate e parametri di riferimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo 117, 1 e 2 comma, lettera s), Cost., nei confronti degli artt. 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, commi 2, lettera c), e 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

Argomentazioni della Corte

A seguito delle modifiche disposte dalla Regione Toscana, l’unica disposizione impugnata rimane l’art. 43, comma 6, secondo periodo, che disciplina la cosiddetta “VIA postuma”, cioè regolamenta l’ipotesi in cui la valutazione di impatto ambientale non sia necessaria quando venga rilasciata l’autorizzazione o la concessione per l’esercizio di un’attività, ma lo diventi al momento del rinnovo dell’autorizzazione o concessione.

Entrando nel dettaglio, la norma censurata stabilisce per “le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente”.

A parere del ricorrente, il secondo periodo del comma 6, che si riferisce ai casi in cui oggetto della procedura siano le parti di opere o attività non interessate da modifiche, violerebbe l’art. 117, commi 1 e 2, lettera s), Cost., in quanto “la limitazione della finalità della procedura di VIA ivi disposta, seppur apprezzabile sotto il profilo economico-finanziario, risulterebbe contraria all’«effetto utile» della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)”.

La Corte, innanzitutto, segnala che né la direttiva n. 85/337/CEE, né il cosiddetto Codice dell’ambiente disciplinano espressamente l’ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un’attività avviata in un momento in cui non era prescritto l’obbligo di sottoposizione a VIA. Pertanto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale sono state chiamate a dare risposta al quesito se sia possibile – stante il carattere preventivo della VIA, riguardante piani e progetti – estendere l’obbligo di effettuarla ad opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione.

In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea, coerentemente al carattere preventivo della VIA, quale emerge dalla direttiva n. 85/337/CEE, ha affermato che “il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o di interventi di modifica della realtà fisica del sito, non può essere qualificato come “progetto” ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337», e che, con il termine «costruzione», si fa riferimento «alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti”.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, inoltre, ha aggiunto: “nell’ipotesi in cui risultasse che, a partire dall’entrata in vigore della direttiva 85/337, lavori o interventi fisici che debbono essere considerati “progetto” ai sensi di questa direttiva siano stati realizzati sul sito dell’aeroporto senza che il loro impatto ambientale sia stato oggetto di valutazione in una fase anteriore al procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio tenerne conto nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione e di garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che la detta valutazione sia realizzata almeno in questa fase del procedimento» (sentenza 17 marzo 2011, in causa C-275/09)”.

La Corte costituzionale, sulla base dei principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria, verifica il loro rispetto da parte della disposizione censurata.

Il secondo periodo, del comma 6, dell’art. 43, disciplina le conseguenze della VIA effettuata in presenza di modifiche all’opera o all’attività preesistente alla direttiva. Dalla disposizione in questione (…) si deducono tre distinte regole: a) la VIA, in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione, deve essere effettuata sempre sull’intera opera o attività; b) siffatta valutazione mira a realizzare gli effetti tipici di tale procedura con riferimento alle modifiche intervenute successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria e non assoggettate preventivamente a VIA; c) la stessa, con riguardo alle parti di opere o attività non interessate da modifiche, è rivolta alla «individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente».

La Corte costituzionale considera che “nel silenzio delle norme scritte, la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA “postuma”, in occasione dell’autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva; [quindi], si ricava la conclusione che la disposizione censurata nel presente giudizio non limita in modo illegittimo un controllo a tutela dell’ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale interpretata dalla Corte di giustizia.

Dunque, la Corte costituzione ravvisando che la norma regionale impugnata, sul solco tracciato dalla giurisprudenza dell’Unione europea, si pone la finalità di “un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo, ovvero la tutela dell’ambiente e l’iniziativa economica privata, si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale formulate dal ricorrente nel presente giudizio.

Decisione della Corte

 

La Corte costituzionale dichiara estinto il giudizio in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 3, lettera c), e 4, lettera c), 26, comma 3, 43, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, recante «Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

La Corte, inoltre, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

Luca Di Donato