Sulla presenza di rappresentanti di amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali nella Consulta regionale dell’immigrazione

01.02.2006

Corte costituzionale, 1 febbraio 2006 n. 30

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la Regione Abruzzo

Norme impugnate e parametri di riferimento
La questione di legittimità costituzionale in titolo ha ad oggetto l’art. 20, comma 2, lett. g) e j) della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004 n. 46, che, nel disciplinare l’istituzione, presso la Giunta regionale, di una Consulta regionale dell’immigrazione (cui sono demandate funzioni consultive e propositive in materia di immigrazione), prevede la presenza anche di un rappresentante dell’INPS (ente pubblico nazionale), designanto dalla sede regionale, e di un rappresentante per ogni Prefettura (amministrazione statale) presente sul territorio regionale. A detta della ricorrente, le disposizioni impugnate lederebbero l’art. 117, comma 2, lett. g) che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.

Argomentazioni della Corte
La Corte afferma che la normativa regionale impugnata, nel prevedere la partecipazione di rappresentanti di enti pubblici nazionali o amministrazioni statali ad un organismo regionale, automaticamente configura in capo a tali soggetti nuove attribuzioni pubbliche, che ledono la richiamata competenza legislativa statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. g). Da un lato, infatti, non rileva la circostanza che l’organismo regionale in questione sia chiamato a svolgere funzioni consultive, dal momento che queste ultime comportano comunque in capo ai rappresentanti statali l’esercizio di nuove e diverse attribuzioni pubbliche. Dall’altro lato, l’esigenza di garantire la funzionalità ed il buon andamento delle amministrazioni statali o degli enti pubblici nazionali postula un modello normativo unitario e coordinato, sul quale non possono incidere le Regioni.
Nel caso in esame, è indubbio che la legge regionale impugnata persegue una finalità che si iscrive in una materia di competenza legislativa regionale e per la quale è senz’altro possibile ipotizzare forme di collaborazione e coordinamento che coinvolgono compiti e funzioni dello Stato; tale forme di cooperazione, tuttavia, non possono essere perseguite e disciplinate unilateralmente dalle Regioni, bensì devono trovare il loro fondamento in un intervento legislativo statale ovvero in un accordo tra gli enti interessati.

Decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, lett. g) e j) della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004 n. 46.

Giurisprudenza richiamata
– sull’impossibilità per le Regioni di disciplinare unilateralmente le forme di collaborazione e coordinamento in quei settori che coinvolgono compiti ed attribuzioni sia della Regione che dello Stato: Corte costituzionale sent. n. 134 del 2004

a cura di Elena Griglio