AGCM Segnalazione su alcune disposizioni contenute nel DL 138/2011

30.05.2011

Con riferimento a talune disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo“, attualmente in corso di conversione (AS n. 2887). l’Autorità Antitrust, con la segnalazione AS864, ha formulato alcune osservazioni sull’impatto concorrenziale delle disposizioni dettate in materia di servizi privati, disciplina delle professioni, disciplina dei servizi pubblici locali e privatizzazioni.

 

SERVIZI PRIVATI

L’Autorità osserva, innanzitutto, la specifica rilevanza delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto, che proseguono il percorso di liberalizzazione dell’accesso e dell’esercizio delle attività economiche di servizio che ha registrato da ultimo un’importante tappa nella promulgazione del decreto legislativo n. 59/2010 di attuazione nazionale della Direttiva n. 123/2006/CE (Direttiva Servizi), con il quale il legislatore italiano ha inteso conformare il quadro normativo interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione e prestazione dei servizi. L’abrogazione delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, infatti, rappresenta un nuovo approccio regolatorio in grado di favorire crescita e sviluppo. La norma va tuttavia riformulata eliminando il riferimento ad autorizzazioni legate, direttamente o indirettamente, a criteri demografici o ad altri criteri di fabbisogno: il rischio è che si mantengano o addirittura si reintroducano autorizzazioni che rappresentano una limitazione quantitativa ingiustificatamente restrittiva della concorrenza. Analogamente occorre riscrivere il comma che abroga le restrizioni relative ai prezzi minimi per evitare possibili interpretazioni riduttive. L’abrogazione andrebbe inoltre estesa a prezzi e tariffe massime che potranno essere mantenute, dopo una valutazione ad hoc, a tutela dei consumatori. In linea più generale, l’Autorità ribadisce che un eventuale processo di valutazione della possibilità di esclusione dalle abrogazioni previste per alcune attività economiche, quale quello del comma 11 dell’art. 3 del decreto, non potrà che seguire l’indirizzo individuato dal diritto comunitario, in base al quale, nel rispetto dei criteri di non discriminazione e proporzionalità, la necessità della restrizione deve discendere da motivi imperativi di interesse generale, tassativamente e unicamente da ricomprendersi in ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela dell’ambiente.

PROFESSIONI

Secondo l’Antitrust costituisce un passo indietro, rispetto alla norma vigente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali come parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali che si vuole conseguire. Anche l’introduzione dei consigli di disciplina, senza la partecipazione di soggetti esterni, perde il suo carattere innovativo perché continua a mancare il requisito della terzietà. Infine, la durata massima del tirocinio, fissata in tre anni, appare eccessiva, anche alla luce della prassi instaurata da alcuni Ordini, che hanno previsto periodi di apprendistato di due anni. Una effettiva accelerazione della possibilità per i giovani di accedere al mondo della professione dovrebbe in ogni caso andare più in profondità, coinvolgendo una riforma del sistema degli studi: la possibilità per gli aspiranti professionisti di svolgere l’intero tirocinio durante gli anni universitari, e addirittura di conseguire lauree che, in combinazione con l’esame di Stato oggi previsto dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, abilitino all’esercizio della professione, costituirebbe un cambiamento sicuramente più efficace in vista dell’obiettivo perseguito.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto rilancia meritoriamente il processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, colmando il vuoto normativo lasciato dal referendum ma introduce la soglia dei 900mila euro al di sotto della quale la gara per la scelta del gestore dei servizi non è obbligatoria. In questo modo si configura per alcuni settori di attività economica una sottrazione quasi integrale dai necessari meccanismi di concorrenza per il mercato. In ogni caso, il sistema di esenzioni dall’obbligo di gara così configurato si presta facilmente a comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni che non intendono procedere agli affidamenti tramite gara dei servizi pubblici locali: sarebbe sufficiente frazionare gli affidamenti in tante “tranche”, ciascuna di valore inferiore a 900.000 euro, per poterle poi attribuire tutte direttamente a controllate in house. E’ quindi opportuno ribadire la regola della gara obbligatoria salvo particolari situazioni locali che dovranno essere dimostrate dall’ente affidante. Anche il sistema delle proroghe va ridotto a quanto strettamente necessario. In ogni caso il processo di riforma del settore dei servizi pubblici locali va accompagnato da misure di garanzia dell’efficienza e della qualità della gestione del servizio, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore. Inoltre, l’Autorità propone di attenuare le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare, consentendo loro di farlo nel caso in cui (i) i soggetti in questione siano nella fase finale (inferiore ai due anni) del proprio affidamento e (ii) sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica, per il servizio erogato dall’affidatario diretto.

 

PRIVATIZZAZIONI

A fronte dell’accresciuto favore verso le procedure di dismissione contenuto nel decreto, che prevede importanti e positive forme di incentivazione economica agli enti locali, occorre garantire che tali procedure si svolgano nel modo più concorrenziale possibile, privilegiando lo strumento dell’evidenza pubblica.

a cura di Rocco Cifarelli


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