Il giudizio sulla “secretabilità” di una votazione può distinguersi a seconda dei commi?

29.05.2011

Nella seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 5 luglio 2011, nel corso dell’esame del progetto di legge recante “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (c.d. “testamento biologico”), la Presidenza si esprime sulle modalità di votazione dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Con riferimento all’articolo 1, ricorda che lo scrutinio segreto è ammissibile in base ad un giudizio di prevalenza. L’articolo 1 è volto a fissare i principi cui il provvedimento si ispira individuando, al comma 1, quali finalità del provvedimento: la tutela della vita umana quale diritto fondamentale indisponibile; il riconoscimento della dignità della persona; la qualificazione dell’eutanasia come omicidio ovvero come istigazione o aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale; l’obbligo del consenso informato e il riconoscimento dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente; il divieto di effettuare trattamenti sanitari a prescindere dal consenso informato del paziente; l’obbligo del medico di astenersi nei confronti dei pazienti in fin di vita da trattamenti straordinari. Si tratta di una serie di disposizioni che recano principi, alcuni dei quali direttamente precettivi, che incidono direttamente sugli articoli 13 e 32 della Costituzione, espressamente richiamati nello stesso articolo e, in quanto tali, determinano il carattere segretabile del comma 1.

Al contrario, i commi 2 e 3 prevedono che siano garantite politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e che i pazienti terminali abbiano diritto ad una terapia contro il dolore. Gli emendamenti riferiti a tali profili, che non appaiono prevalenti rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, non sono pertanto da considerarsi votabili a scrutinio segreto.

a cura di Piero Gambale