La deroga all'applicazione del criterio matematico previsto dall'85-bis, comma 1 in tema di numero massimo degli emendamenti da porre in votazione, è applicabile solo in caso di maxiemendamenti?

29.05.2011

Nella seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 5 luglio 2011, durante l’esame del progetto di legge recante “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” (c.d. “testamento biologico”), con lettera in data 27 aprile 2011, il presidente del gruppo dell’Italia dei Valori chiede alla Presidenza di valutare l’opportunità di ampliare il numero degli emendamenti da porre in votazione ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento.

Al riguardo, la Presidenza precisa quanto segue: il numero degli emendamenti da porre in votazione non è affidato alla discrezionalità della Presidenza, ma è ancorato, ai sensi dell’articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento, ad un preciso parametro matematico, fondato, sia sulla consistenza dei singoli gruppi, sia sul numero degli articoli di cui il provvedimento si compone. L’unica deroga prevista espressamente dal Regolamento riguarda la facoltà, di cui al comma 3 dello stesso articolo, di porre in votazione proposte emendative presentate da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi gruppi. È vero che, in alcune particolari ed eccezionali circostanze, la Presidenza ha aumentato il numero degli emendamenti da porre in votazione. Si è trattato, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, di provvedimenti composti da un articolo unico o, comunque, da un numero molto limitato di articoli, ciascuno contraddistinto da un elevato numero di commi, recanti una pluralità di interventi normativi, talvolta disomogenei tra loro. In molti casi, si è trattato di accorpamenti in un unico articolo, a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, di provvedimenti originariamente composti da un numero più elevato di norme.

Nel caso di specie, il provvedimento è distribuito in nove articoli, ciascuno dei quali recante un’omogenea trattazione dei singoli aspetti della problematica affrontata dal testo. In presenza di tali elementi, non sussistono i presupposti per giustificare una deroga all’applicazione del dettato regolamentare. La richiesta del presidente del gruppo dell’Italia dei Valori non può, pertanto, essere accolta.

a cura di Piero Gambale