Sentenza TAR Sardegna, sez. II, 18 luglio 2011, n. 781
EDILIZIA E URBANISTICA – INSTALLAZIONE DI CAVEDI E INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE – POTERE REGOLAMENTARE COMUNALE – INCLUDE LA PRESCRIZIONE DI MISURE VOLTE AL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA – ESCLUSIONE DI LINEE AREE IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO – LEGITTIMITA’.
Pure nel quadro del nuovo Codice sulle telecomunicazioni approvato con d.lgs. 259/2003, i comuni conservano un certo potere di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia, garantendo l’armonizzazione tra l’interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio di telecomunicazione e gli altri interessi pubblici coinvolti. Seppure è vero che l’ente locale non può adottare misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, né introdurre divieti generalizzati di installazione in tutte le zone territoriali omogenee e neppure introdurre misure che – pur tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) – non risultino funzionali al governo del territorio (cfr. Cons.Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3534; Sez. IV, 3 giugno 2002, n. 3095; TAR Abruzzo, Pescara, 3 aprile 2007, n. 376), è altrettanto indiscutibile che lo stesso, nel rispetto del quadro statale di riferimento, possa dettare prescrizioni di carattere integrativo, volte ad imporre caratteristiche o accorgimenti tecnici particolari da adottare nella realizzazione degli impianti.
Rientra nel novero di tali ultime prescrizioni la norma regolamentare che imponga, salvo particolari esigenze tecniche, la sistemazione interrata delle linee telefoniche all’interno centro abitato e nelle zone agricole ad alta presenza residenziale.
Si tratta, infatti, di una soluzione tecnica per l’allocazione dell’impianto, non incidente sull’utilizzo della tecnologia propria del sistema di comunicazione prescelto dal concessionario ed affatto inibitoria alla realizzazione delle opere, ma che, laddove mira a salvaguardare l’impatto ambientale delle stesse sul centro abitato o sulle zone agricole densamente abitate, prevale anche rispetto alle disposizione dell’art. 86 del codice delle telecomunicazioni, che riservano comunque alla discrezionalità degli enti locali la ponderazione delle esigenza di erogazione del servizio con con quella dell’ottimale gestione del territorio.
Quanto invece ai diversi oneri economici e organizzativi imposti per la realizzazione delle infrastrutture in discorso, risultano illegittimi quelli richiesti a titolo diritti di segreteria e di sopralluogo, essendo preclusa ai Comuni l’introduzione di economici diversi rispetto a quelli individuati dal legislatore statale.
Diversamente, sono da reputarsi legittimi i diversi contributi ricollegati al deterioramento sofferto dal manto stradale per effetto della realizzazione di attività di scavo e ripristino, e ciò anche quando quest’ultimo sia stato realizzato a regola d’arte. Non si tratta, quindi, in questo caso, di un non ammissibile onere economico liberamente imposto dall’ente locale al di fuori dei casi previsti dalla legge, ma di una forma di contribuzione, coerente con la normativa vigente, rapportata ad un oggettivo costo ripristinatorio che l’ente proprietario, anche a distanza di tempo, sarà inevitabilmente tenuto a sopportare per il mantenimento, in condizioni di agibilità e sicurezza, del manto stradale.