Corte costituzionale, 27 gennaio 2006 n. 21
Conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Norme impugnate e parametri di riferimento
I due distinti conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana hanno ad oggetto due decreti ministeriali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048), con i quali si proroga di sei mesi il Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano. A detta della Regione ricorrente, i due decreti lederebbero gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio di leale cooperazione.
Argomentazioni della Corte
La Corte richiama la sua precedente sentenza n. 27 del 2004, con la quale – giudicando di analoga questione in relazione alla nomina del commissario straordinario dello stesso Ente Parco – ha sancito il divieto per lo Stato di procedere alla nomina del Commissario straordinario di un Ente parco nazionale senza aver preventivamente avviato e sviluppato la procedura dell’intesa con la Regione per la nomina del Presidente dell’Ente. Anche se, infatti, la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) non riconosce esplicitamente il Commissario straordinario tra gli organi dell’Ente Parco, è legittima la nomina statale di tale figura, purché lo Stato medesimo abbia promosso lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze che impediscano il raggiungimento dell’intesa Stato-Regione prescritta dalla stessa legge n. 394 del 1991 per la nomina del Presidente.
Nel caso in esame, la Corte ritiene che l’atteggiamento del Ministero dell’ambiente – che si è limitato a riproporre quale candidato a Presidente lo stesso nominativo cui già si era opposta la Regione, senza alcuna indicazione di designazioni alternative – non possa intendersi come avvio e sviluppo della prescritta procedura dell’intesa.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la nomina o la proroga della nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per il conseguimento dell’intesa con la Regione Toscana. Sono conseguentemente annullati i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio oggetto di ricorso.
Giurisprudenza richiamata
– Sul necessario requisito dell’intesa quale condizione per la nomina del Presidente degli Enti Parco nazionali: Corte costituzionale, sent. n. 27 del 2004 e n. 339 del 2005