Ancora una pronuncia sulla procedura d’intesa per la nomina dei Presidenti degli Enti Parco nazionali

27.01.2006

Corte costituzionale, 27 gennaio 2006 n. 21

Conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Norme impugnate e parametri di riferimento
I due distinti conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Toscana hanno ad oggetto due decreti ministeriali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (18 novembre 2004 DEC/DPN 2211 e 8 giugno 2005 DEC/DPN 1048), con i quali si proroga di sei mesi il Commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano. A detta della Regione ricorrente, i due decreti lederebbero gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, nonché il principio di leale cooperazione.

Argomentazioni della Corte
La Corte richiama la sua precedente sentenza n. 27 del 2004, con la quale – giudicando di analoga questione in relazione alla nomina del commissario straordinario dello stesso Ente Parco – ha sancito il divieto per lo Stato di procedere alla nomina del Commissario straordinario di un Ente parco nazionale senza aver preventivamente avviato e sviluppato la procedura dell’intesa con la Regione per la nomina del Presidente dell’Ente. Anche se, infatti, la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) non riconosce esplicitamente il Commissario straordinario tra gli organi dell’Ente Parco, è legittima la nomina statale di tale figura, purché lo Stato medesimo abbia promosso lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze che impediscano il raggiungimento dell’intesa Stato-Regione prescritta dalla stessa legge n. 394 del 1991 per la nomina del Presidente.
Nel caso in esame, la Corte ritiene che l’atteggiamento del Ministero dell’ambiente – che si è limitato a riproporre quale candidato a Presidente lo stesso nominativo cui già si era opposta la Regione, senza alcuna indicazione di designazioni alternative – non possa intendersi come avvio e sviluppo della prescritta procedura dell’intesa.

Decisione della Corte
La Corte dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, la nomina o la proroga della nomina del commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale dell’arcipelago toscano senza che sia stato avviato e proseguito il procedimento per il conseguimento dell’intesa con la Regione Toscana. Sono conseguentemente annullati i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio oggetto di ricorso.

Giurisprudenza richiamata
– Sul necessario requisito dell’intesa quale condizione per la nomina del Presidente degli Enti Parco nazionali: Corte costituzionale, sent. n. 27 del 2004 e n. 339 del 2005

a cura di Elena Griglio