Sentenza TAR Lombardia – Milano, sez. II, 25 luglio 2011, n. 1979
EDILIZIA E URBANISTICA – PIANO DI LOTTIZZAZIONE – SCADENZA DECENNALE – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NON ATTUATI – NUOVA CONVENZIONE CON I LOTTIZZANTI – INSUFFICIENZA – NUOVA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – NECESSITA’.
Una volta sopraggiunta l’inefficacia del piano di lottizzazione per il decorso del termine decennale, di cui all’art, 17 L. n. 1150/1942, l’Amministrazione pianificatrice può disciplinare la parte di piano che non ha avuto attuazione mediante un nuovo piano dovendo, quindi, agire nel rispetto delle procedure previste dalla legge per l’approvazione dei piani attuativi. Al contrario, non può limitarsi ad addivenire alla stipula di una nuova convenzione che modifichi quanto previsto dai piani attuativi divenuti inefficaci, non potendo in tal modo incidere sui contenuti essenziali degli interventi di trasformazione edilizia ovvero sui contenuti degli obblighi di asservimento originariamente previsti.