AS852 – Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali e riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

29.05.2011

Con la segnalazione in commento, l’Antitrust ha richiamato l’attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle disposizioni di cui alla legge della Regione Lazio n. 4/2003, recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e al Decreto Legislativo n. 502/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.

In particolare, ribadendo quanto già rilevato nella segnalazione AS175 del 19 maggio 1999, l’Autorità ha osservato come l’assoggettamento del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie private ad una previa verifica di compatibilità con il fabbisogno di assistenza risultante dal piano sanitario regionale possa distorcere la concorrenza. Nella segnalazione del 1999, infatti, l’Antitrust ha rilevato come la verifica di compatibilità non sia “idonea ad assicurare l’obiettivo di politica sanitaria consistente nel contenimento dell’offerta di prestazioni sanitarie, poiché può comportare che gli operatori già autorizzati siano indotti ad incrementare la loro offerta nell’intento di diminuire il fabbisogno potenziale di assistenza dal quale dipende il numero delle strutture autorizzabili: con l’esito di ridurre le possibilità di ingresso nel settore di operatori più efficienti e, con esse, la libera scelta degli utenti”. L’Autorità ha rilevato inoltre che “criteri di compatibilità finanziaria possono essere presi in considerazione solo per limitare, tramite gli accreditamenti e gli accordi, l’ingresso e la permanenza degli operatori nel settore più ristretto delle prestazioni a carico del SSN … mentre non dovrebbero essere utilizzati per limitare, tramite autorizzazioni discrezionali, le possibilità degli operatori di entrare nel settore più ampio delle prestazioni che non gravano sull’erario pubblico”.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute nel corso del 2010 aventi ad oggetto la mancata adozione di autorizzazioni nella Regione Lazio che, con legge regionale n. 4/2003, ha sostanzialmente riprodotto la normativa nazionale succitata, l’Autorità auspica che le considerazioni sopra svolte  conducano ad una revisione delle disposizioni contenute nelle previsioni normative esaminate, sia a livello nazionale che a livello regionale.

a cura di Rocco Cifarelli


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