Il potere di concedere la grazia spetta al Presidente della Repubblica

18.05.2006

Corte costituzionale, 18 maggio 2006 n. 200

Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (Presidente della Repubblica contro Ministro della giustizia)

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

Il Presidente della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro della giustizia in relazione al rifiuto, da questi opposto, di « dare corso alla determinazione, da parte del Presidente della repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi », rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo Ministro al Capo dello Stato.
A dire del ricorrente, il potere di concedere la grazia sarebbe riservato espressamente ed in via esclusiva ad esso e, pertanto, il rifiuto del Ministro contrasterebbe con l’art. 87 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:

La Corte asserisce che l’esercizio del potere di grazia si fonda su straordinarie esigenze di natura umanitaria. Di qui la necessità di riconoscere nell’esercizio di tale potere una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo super partes, « rappresentante dell’unità nazionale », estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell’indirizzo politico-governativo; inoltre, vi è l’(ulteriore) esigenza di evitare che nella valutazione dei presupposti per l’adozione di un provvedimento avente efficacia “abalativa” di un giudicato penale possano assumere rilievo le determinazioni di organi appartenenti al potere esecutivo (nella specie, del Ministro della giustizia).
Inoltre, la Consulta è dell’avviso che, nel caso in esame, la controfirma, pur necessaria per il completamento della fattispecie, costituisce “il completamento” dell’atto o, più esattamente, un requisito di validità. Ciò implica che ad essa deve esser riconosciuto valore soltanto formale in quanto l’atto è espressione di un potere proprio del Presidente della Repubblica.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara, in accoglimento del ricorso, che non spettava al Ministro della giustizia di impedire la prosecuzione del procedimento volto alla adozione della determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi e, pertanto, dispone l’annullamento della impugnata nota ministeriale del 24 novembre 2004.

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla legittimazione passiva del Ministro della giustizia in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: Corte cost., sent. 379 del 1992; sent. 142 del 1973; sent. 168 del 1963;
– Sulle finalità equitative ed umanitarie della grazia: Corte cost., sent. 134 del 1976;
– Sull’esclusione del Governo nella fase dell’esecuzione delle sentenze penali di condanna: Corte cost., sent. 274 del 1990; sent. 114 del 1979; sent. 192 del 1976; sentt. 204 e 110 del 1974.

a cura di Valerio Tallini