Sull’espulsione dell’extracomunitario irregolare: anche quando questi sia legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza

11.05.2006

Corte costituzionale, 11 maggio 2006, ord. n. 192

Giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dal Giudice di pace di Genova

Norme impugnate e parametri di riferimenti:

Il Giudice di pace di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 19, comma 2, lett. d), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza.
A dire del giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe con gli articoli 2, 30 e 32 Cost., in quanto impedirebbe al predetto soggetto di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e morale.

Argomentazioni della Corte:

La Corte asserisce che l’estensione di tale disciplina – che prevede non già un divieto assoluto, ma una temporanea sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono» – al rispettivo marito convivente (operata dalla sentenza n. 376 del 2000) presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto.
Secondo la Consulta, la situazione del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella dello straniero extracomunitario, che afferma di essere padre naturale di un nascituro, sono in realtà « profondamente diverse » e, pertanto, « non irragionevolmente » il legislatore le ha disciplinate in modo diverso.
Da ultimo, non sarebbe da ravvisare neanche una violazione del dovere inderogabile di solidarietà, collegato al diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., in quanto « le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri ».

Decisione della Corte:

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’estensione della norma in oggetto al marito convivente: Corte cost., sent. 376 del 2000.

a cura di Valerio Tallini