Corte costituzionale, 21 marzo 2011, n. 91
Conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato sollevato dalla Regione Veneto
Norme impugnate e parametri di riferimento
Il conflitto di attribuzioni è stato sollevato dalla Regione Veneto in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, recante riordino della disciplina delle comunità montane. Il decreto conferma l’applicazione alla Regione Veneto – insieme alle Regioni Lazio e Puglia – degli effetti dell’art. 2, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 2444, la quale come noto ha inciso sulla disciplina delle comunità montane, modificando la loro struttura, riducendo il numero dei Comuni che ne fanno parte e imponendo una diversa composizione dei loro organi consiliari ed esecutivi. Secondo la ricorrente, tale decreto – del quale si chiede l’annullamento – avrebbe violato le competenze garantite alla Regione dagli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dai principi di leale collaborazione e ragionevolezza.
Argomentazioni della Corte
La Corte richiama preliminarmente la sua precedente pronuncia (sent. n. 237/2009) sull’art. 2, commi dal 17 al 22 della legge n. 244 del 2007, aventi ad oggetto il riordino delle comunità montane, con la quale in particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 20 e 22 della legge n. 244. Con tale pronuncia, infatti, la Corte, nel ribadire che l’ordinamento delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni, ha affermato che il comma 20 viola anche l’art. 117, comma 3, in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all’alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, giacché non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonomia. Sempre con la predetta pronuncia, è stata ritenuta non illegittima la previsione contenuta nel primo periodo del comma 21.
L’art. 2 del dPCM 19 novembre 2008 appare evidentemente in contrasto con gli effetti prodotti dalla precedente sent. n. 237/2009 che, determinando la caducazione per illegittimità costituzionale della normativa legislativa di base, ha fatto venire meno anche la legittimità dell’art. 2 del dPCM in esame, nella parte in cui si riferisce alla Regione Veneto.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava allo Stato disporre che per la Regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. E’ quindi annullato l’art. 2 dell’impugnato dPCM nel punto in cui esso fa riferimento alla ricorrente.
Giurisprudenza richiamata
– Sulle competenze legislative regionali in materia di disciplina delle comunità montane: Corte cost., sent. n. 237/2009