Corte costituzionale, 18 febbraio 2011, n. 53 – In materia di appalti: la disciplina del collaudo e della verifica di conformità spetta al legislatore nazionale

06.05.2011

Corte costituzionale, 18 febbraio 2011, n. 53

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Lombardia

 

Norme impugnate e parametri di riferimento

E’ impugnato l’art. 8, comma 1, lett. r) della legge della regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, nella parte in cui prevede che per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. Secondo il ricorrente, la norma censurata sarebbe lesiva dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

Argomentazioni della Corte

La Corte richiama preliminarmente la sua pregressa giurisprudenza in materia, la quale ha stabilito che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte all’ambito materiale dell’ordinamento civile. In tale fase, infatti, l’amministrazione opera in fase di tendenziale parità con la controparte ed agisce nell’esercizio della propria autonomia negoziale, non già nell’esercizio di poteri amministrativi.

Con riferimento al caso di specie, la Corte giudica la normativa regionale impugnata costituzionalmente illegittima per invasione dell’ambito materiale dell’ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato. E’ questo un giudizio giustificato dal richiamo all’art. 117 della Costituzione, che quindi prescinde da una valutazione di merito sulla conformità o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato al fine di dare attuazione alle norme del Codice dei contratti pubblici sul collaudo (d.P.R. n. 207 del 2010). Né la diversa disciplina regionale potrebbe essere legittimata come intervento sui profili meramente organizzativi, in relazione ai quali la Corte ha riconosciuto la competenza legislativa regionale: perché si possa parlare di aspetti meramente organizzativi, questi devono riguardare specificamente l’organizzazione interna degli apparati amministrativi e tecnici regionali, deputati a svolgere funzioni inerenti alla stipulazione dei contratti e alla realizzazione delle opere.

Decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.

 

Giurisprudenza richiamata

– sul riparto di competenze legislative statali e regionali in materia di appalti pubblici: Corte cost., sent. n. 401 del 2007

Elena Griglio