La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno 2007 n. 187 ha decretato l’illegittimità costituzionale degli artt. 30, 40, c. 2, e 42, commi 7 e 9, della l. R. Marche n. 16/2010, riguardante la disciplina degli scarichi idrici, il servizio idrico integrato e l’affidamento della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.
In particolare, relativamente alla qualificazione del servizio idrico integrato, la Corte ha affermato che il comma 2 dell’art. 40, della legge regionale Marche n. 16 del 2010 – disposizione secondo cui «il servizio idrico integrato in quanto di interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica» – si pone in contrato sia con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina posta a «tutela della concorrenza», sia con l’art. 117, primo comma, della Costituzione che vincola l’esercizio della potestà legislativa anche delle Regioni al rispetto dell’ordinamento comunitario.
Sul punto, il Giudice delle leggi ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 325/2010 nella quale – relativamente alle censure mosse nei confronti dell’articolo 23-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato a seguito della entrata in vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 – ha affermato che «il legislatore statale, in coerenza con la […] normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione».