Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 14 giugno 2011, n. 3554
BENI DEMANIALI PUBBLICI – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – TERMINE DI DURATA INTRODOTTO DAll’ART: 10 L. N. 88/2001 – EFFICACIA ANCHE PER LE CONCESSIONI GIA’ IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE – SUSSISTE.
Essendo pacifico che il legislatore possa incidere sui rapporti concessori in corso, modificandone “de futuro” i contenuti, in considerazione degli interessi pubblici che sottraggono determinati settori di attività alla libera autodeterminazione dei privati, va riconosciuto che la disposizione – dettata in via generale dall’art. 10 L. n. 88/2001 – di più lunghi termini di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi debba applicarsi anche ai rapporti in corso, purchè ancora efficaci, in assenza di esplicite limitazioni al riguardo ed in corrispondenza all’interesse pubblico perseguito, di agevolazione degli investimenti e di migliore gestione dei beni demaniali, in funzione del prolungato utilizzo dei medesimi.